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[1](Art. 108 T. U. 1926).

[2]((In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse)).

[3]Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

[4]L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

[5]((Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato)).

[6]Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio ((ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro)). ((Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita noti puo' essere inferiore a dodici secondi)).

[7]((Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita)).

[8]((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).

[9]I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro.

[10]Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

[11]In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.

[12]Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

[13]Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, puo' essere revocata.

[14]Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.31

[15]((Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria)). 49 64

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe' alcuna possibilita' di dar luogo a giuoco o a scommesse".

L. 11 dicembre 1984, n. 848

49

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

64

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che " Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2003

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 110, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1782/2026

    26 gennaio 2026
    • Giuoco e scommessa

    L'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 189 del 2012, operata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 105 del 2025, non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell'esercizio dell'attività di gioco illegale, in quanto essa si fonda sull'applicazione dell'art. 1, comma 646, lettera b), della l. n. 190 del 2014, disposizione che - diversamente da quella dichiarata incostituzionale - non è né generica né indeterminata, posto che, nell'identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, si dirige al solo gioco illegale ed è volta a contrastare la messa a disposizione di specifici apparecchi (cd. "totem") analiticamente individuati.

    Art. 110

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32046/2025

    9 dicembre 2025

    Nel caso in cui la base imponibile del prelievo unico erariale (PREU) sia determinata presuntivamente ex art. 1, comma 646, lett. a), della l. n. 190 del 2014, la prova contraria da parte del contribuente dev'essere necessariamente documentale, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della medesima legge, non essendo tale la testimonianza scritta di cui all'art. 257-bis c.p.c., siccome anch'essa rientrante nel genus della prova testimoniale.

    Art. 110 · Art. 7 Disposizioni sul processo tributario · Art. 257-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31743/2025

    4 dicembre 2025

    In tema di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito, la sanzione prevista dall'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S. si applica solo a coloro che, sul territorio nazionale, producono, distribuiscono o installano o, comunque, mettono a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo, senza che rilevi il mancato rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7.

    Art. 110

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21795/2025

    29 luglio 2025

    In tema apparecchi da intrattenimento, la base imponibile del prelievo erariale unico (PREU) dovuto dal concessionario è costituita dalle somme giocate dagli utenti, determinate attraverso i dati memorizzati nei contatori degli apparecchi; ciò postula un costante controllo sul regolare funzionamento di questi e sul loro collegamento alla rete, per garantire la continuità delle registrazioni, l'attendibilità dei dati registrati e la loro regolare rilevazione da parte del concessionario e dell'Amministrazione, con obbligo del gestore di comunicare tempestivamente le circostanze incidenti sul collegamento alla rete. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di pagamento del PREU per il periodo in cui gli apparecchi erano inutilizzabili perché sottoposti a sequestro o a manutenzione, senza accertare se la manutenzione aveva avuto carattere straordinario e, in ogni caso, se tali inutilizzabilità erano state regolarmente comunicate dal gestore).

    Art. 110 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 125/1963

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1963

    La formula usata dall'art. 110 del T.U. della legge di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, non ammette alcuna eccezione poiché nel divieto di concedere licenze per l'uso nei locali pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento, include espressamente "qualsiasi specie" di apparecchi o congegni; con il che non soltanto viene negata ogni distinzione tra tipi meccanici, ma altresì viene respinta ogni differenza che faccia capo ai caratteri del giuoco o del trattenimento cui gli apparecchi o congegni sono destinati. Un'attività economica come quella di produzione, di commercio o di noleggio di tali apparecchi può ricevere tutela dalla legge soltanto se l'utilizzazione dei suoi prodotti non favorisce tendenze antisociali. Pertanto rispondono alle premesse del divieto di cui all'art. 110 del T.U. delle leggi di p.s. solo quegli apparecchi o quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come mezzo di giuoco o di scommesse; non gli altri che offrono soltanto svago o divertimento e cioè che in nessun caso possono stimolare attività riprovevoli.

    Art. 41 cost. · Art. 110 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 65/2009

    Questione inammissibile
    5 marzo 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Infatti la questione proposta è identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 415 del 2008 per incompetenza della Corte costituzionale ad accertare l'eventuale incompatibilità comunitaria e non risultano dedotti profili o argomenti differenti rispetto a quelli già valutati nella predetta ordinanza.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 415/2008

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Invero, premesso che nella sistemazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, in virtù dell'art. 11 Cost., la normativa comunitaria dotata del requisito della immediata applicabilità entra e permane in vigore nel nostro sistema giuridico senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge nazionale, il rimettente sottopone alla Corte una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva provviste di effetto diretto, mentre la soluzione di una siffatta questione compete al giudice comune - eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia (art. 234 del Trattato CE) - essendo ad esso preclusa l'applicazione delle norme nazionali qualora si convinca dell'esistenza di un conflitto. - Sul fatto che la soluzione di una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva investe la stessa applicabilità di una norma denunciata e, quindi, costituisce un prius logico e giuridico rispetto all'incidente di costituzionalità, di competenza del giudice comune, v. citate, sentenze n. 284/2007, n. 170/1984 e ordinanza n. 454/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

36 versioni dal 1931

1931oggi
  1. 1 gennaio 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 30 giugno 2022 — 1 gennaio 2025per 3 anni
  3. 14 ottobre 2020 — 30 giugno 2022per un anno
  4. 15 agosto 2020 — 14 ottobre 2020per 2 mesi
  5. 7 giugno 2020 — 15 agosto 2020per 2 mesi
  6. 1 gennaio 2020 — 7 giugno 2020per 5 mesi
  7. 27 ottobre 2019 — 1 gennaio 2020per 2 mesi
  8. 30 marzo 2019 — 27 ottobre 2019per 7 mesi
  9. 1 gennaio 2019 — 30 marzo 2019per 3 mesi
  10. 12 agosto 2018 — 1 gennaio 2019per 5 mesi
  11. 24 giugno 2017 — 12 agosto 2018per un anno
  12. 1 gennaio 2016 — 24 giugno 2017per un anno
  13. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2016per 3 anni
  14. 29 aprile 2012 — 1 gennaio 2013per 8 mesi
  15. 29 novembre 2011 — 29 aprile 2012per 5 mesi
  16. 17 luglio 2011 — 29 novembre 2011per 5 mesi
  17. 1 gennaio 2011 — 17 luglio 2011per 7 mesi
  18. 5 agosto 2009 — 1 gennaio 2011per un anno
  19. 1 gennaio 2009 — 5 agosto 2009per 7 mesi
  20. 26 novembre 2008 — 1 gennaio 2009per un mese
  21. 1 gennaio 2008 — 26 novembre 2008per 11 mesi
  22. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  23. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  24. 1 gennaio 2006 — 12 agosto 2006per 7 mesi
  25. 1 gennaio 2005 — 1 gennaio 2006per un anno
  26. 1 gennaio 2004 — 1 gennaio 2005per un anno
  27. 26 novembre 2003 — 1 gennaio 2004per un mese
  28. 1 gennaio 2003 — 26 novembre 2003per 11 mesi
  29. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2003per 2 anni
  30. 1 marzo 1998 — 1 gennaio 2001per 3 anni
  31. 1 novembre 1995 — 1 marzo 1998per 2 anni
  32. 13 gennaio 1987 — 1 novembre 1995per 9 anni
  33. 19 dicembre 1984 — 13 gennaio 1987per 2 anni
  34. 29 settembre 1965 — 19 dicembre 1984per 19 anni
  35. 14 luglio 1963 — 29 settembre 1965per 2 anni
  36. 26 giugno 1931 — 14 luglio 1963testo originarioper 32 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1998 al 1 gennaio 2001. 166 parole tolte, 277 parole aggiunte in 10 capoversi.

In tutte le sale da tolto: bigliardo o da giuoco aggiunto: biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre tolto: i giuochi d'azzardo, aggiunto: ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesseaggiunto: , e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici tolto: per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura tolto: che concretizzi lucro aggiunto: o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per tolto: il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip aggiunto: i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio aggiunto: ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono tolto: consentire un premio all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere:

tolto: a) nella ripetizione delle partite fino a aggiunto: distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci voltetolto: ;

tolto: b) in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;

tolto: c) nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalita' di lucroaggiunto: . La durata di ciascuna partita noti puo' essere inferiore a dodici secondi.

Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti tolto: quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilita' o di trattenimento che, previa introduzione aggiunto: gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta aggiunto: metallica o di un gettonetolto: , distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilita' o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso aggiunto: per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

tolto: Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del giocoaggiunto: COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

Gli apparecchi o i congegni sono confiscatiaggiunto: .

aggiunto: Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110 · fonte del testo

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