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[1](Art. 108 T. U. 1926).
[2]((In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse)).
[3]Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
[4]L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
[5]((Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato)).
[6]Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio ((ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro)). ((Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita noti puo' essere inferiore a dodici secondi)).
[7]((Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita)).
[8]((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
[9]I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro.
[10]Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
[11]In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
[12]Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
[13]Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, puo' essere revocata.
[14]Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.31
[15]((Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria)). 49 64
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
31La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe' alcuna possibilita' di dar luogo a giuoco o a scommesse".
L. 11 dicembre 1984, n. 848
49La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che " Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".
Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2003
