[1](Art. 67 T. U. 1926).

[2]Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo)).66

[3]Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. 35 38 44a

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

35

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 142, (in G.U. 1ª s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione".

Corte Costituzionale

38

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 aprile 1970, n. 56, (in G.U. 1ª s.s. 22/04/1970, n. 102) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

44a

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 5) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68".

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

66

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 164, comma 3) che "Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate". Ha inoltre disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera f) che "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:[...] f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Testo vigente dal 9 ottobre 2013

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 56/1970

    Ha colpito questo articolo
    15 aprile 1970

    Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore.

    Art. 666 c.p. · Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 142/1967

    Ha colpito questo articolo
    15 dicembre 1967

    L'art. 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è costituzionalmente illegittimo, nei confronti dell'art. 17 Cost., nella parte nella quale vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore. Se contrasta con la Costituzione prescrivere un preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico (sent. n. 27/60) a maggior ragione tale contrasto sussiste quando si richieda un atto autorizzativo dell'autorità (licenza del questore) per dare una festa da ballo in luogo non aperto ma semplicemente esposto al pubblico.

    Art. 17 cost. · Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 229/1982

    Questione infondata
    22 dicembre 1982

    Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in applicazione della finalita` dell'utilita` sociale, sottoporre a distinte licenze l'apertura di un esercizio pubblico, l'istallazione anche di un solo juke-box e l'istallazione anche di un solo flipper e cio` anche se con l'autorizzazione all'esercizio pubblico possono essere imposte all'esercente apposite disposizioni per l'uso di tali apparecchi. Infatti con le altre licenze si esercitano altri e piu` specifici controlli delle attivita` che si svolgono nel locale. Ne` alla conclusione raggiunta osta l'asserita natura di semplice mezzo di trattenimento del flipper, stante il tenore dell'art. 666 cod.pen. - Pertanto, in conformita` a quanto gia` ritenuto con la sent. n. 110 del 1973, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 68 e 86 T.U.L.P.S., promossa in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

    Art. 666 c.p. · Art. 69 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 68 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1998 al 9 ottobre 2013. 4 parole tolte, 56 parole aggiunte.

Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico tolto: rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioneaggiunto: . Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art68 · fonte del testo

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