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[1](Art. 108 T. U. 1926).
[2]In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
[3]Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
[4]L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
[5]((Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
[6]Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo' consistere:
- a)nella ripetizione delle partite fino a un massimo di dieci volte;
- b)in gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili;
- c)nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalita' di lucro.
[7]Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilita' o di trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilita' o per il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.
[8]Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.
[9]I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro)).
[10]Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
[11]In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
[12]Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
[13]Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, puo' essere revocata.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
31La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe' alcuna possibilita' di dar luogo a giuoco o a scommesse".
L. 11 dicembre 1984, n. 848
49La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".
Testo in vigore dal 1 novembre 1995 al 1 marzo 1998
