Art. 8-bis — Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione e' specifica se e' violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita' amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 171/2017

    Parametro
    12 luglio 2017

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 20…

    Art. 8 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 193 t.u.a. · Art. 258 t.u.a.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/2002

    Parametro
    10 aprile 2002

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giu…

    Art. 22-bis Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art8bis · fonte del testo

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