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[1](Art. 108 T. U. 1926).
[2]In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
[3]Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
[4]E', in ogni caso, vietato di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.
[5]Nel caso in cui tali apparecchi o congegni siano tenuti abusivamente, il colpevole e' punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 1000 a 5000.
[6]Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 14 luglio 1963
