Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 settembre 1965 al 19 dicembre 1984. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 108 T. U. 1926).
[2]In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
[3]Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
[4]((L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco e' vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
[5]Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.
[6]Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8.000 a 40.000. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, puo' essere revocata)).
[7]Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.31
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
31La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioe' alcuna possibilita' di dar luogo a giuoco o a scommesse".
Testo in vigore dal 29 settembre 1965 al 19 dicembre 1984
