Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi

terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza

emessa il 10 ottobre 1962 dal Pretore di Rovato nel procedimento penale

a carico di Valtellini Maria ed altri, iscritta al n. 197 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 320 del 15 dicembre 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto .

1. - Il Pretore di Rovato, mediante ordinanza emessa il 10 ottobre

1962 nel procedimento penale a carico di Valtellini Maria ed altri, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi

terzo, quarto e quinto, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che approva il

T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, con il quale si vieta di

concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico,

di apparecchi, meccanismi o congegni automatici da giuoco o da

trattenimento di qualsiasi specie.

Il Pretore ha considerato che la norma predetta viola l'art. 41

della Costituzione in quanto pone un divieto anche al giuoco automatico

non d'azzardo, che né contrasta con l'utilità sociale, né pone in

pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità umana; in tal modo la

norma sopprime o modifica ogni iniziativa economica nel particolare

settore, anziché coordinarla ai fini sociali.

L'ordinanza è stata notificata alle parti private in data 15 e 19

ottobre e 7 novembre 1962, al Presidente del Consiglio dei Ministri il

26 ottobre 1962 e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Brescia il 21 novembre 1962; è stata comunicata ai Presidenti del

Senato e della Camera dei Deputati in data 23 ottobre 1962; ed è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 15 dicembre

1962, n. 320.

2. - È intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del

Consiglio dei Ministri, il quale, con le sue deduzioni del 15 novembre

1962, ha osservato che la norma denunciata si preoccupa delle

conseguenze che l'esperienza indica probabili, ancor più che

possibili, nell'uso di apparecchi o congegni automatici nei luoghi

pubblici o aperti al pubblico; che cioè tali apparecchi o congegni

siano strumento per lo svolgimento di un giuoco d'azzardo. La norma

stessa va riferita, pertanto, solo agli apparecchi o congegni nell'uso

dei quali può ricorrere il fine di lucro e la vincita o la perdita è

interamente o quasi interamente aleatoria, anche se vi concorre

l'abilità del giuocatore ove questa sia di scarsa rilevanza. Il che

corrisponde alla interpretazione del sistema, data dal n. 76, par. IV,

della tabella allegata al T. U. delle leggi sulle concessioni

amministrative, approvata con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, che prevede

una tassa di licenza per tenere e fare funzionare gli elettrogrammofoni

a gettone in alberghi, pensioni ed esercizi pubblici.

Così intesa, la disposizione cui si è riferito il Pretore di

Rovato, si rivela, secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri,

informata ad evidenti motivi di utilità sociale: e comprime soltanto

l'iniziativa economica, per evitare che essa si svolga in contrasto con

le esigenze protette, non essendo il divieto applicabile né ai locali

privati né a quelli non aperti al pubblico.

3. - All'udienza dell'8 maggio 1963 l'Avvocatura dello Stato ha

insistito nell'assunto su esposto. Considerato in diritto :

1. - Gli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di

pubblica sicurezza, che sono oggetto del dubbio proposto dal Pretore di

Rovato, vietano di concedere licenze per l'uso, nei locali pubblici o

aperti al pubblico, di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da

trattenimento di qualsiasi specie.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che le norme predette riguardano

soltanto i giuochi automatici di azzardo; ma l'assunto non è

accoglibile.

Infatti, la formula usata dalla legge non ammette eccezioni,

perché nella proibizione include espressamente "qualsiasi specie" di

apparecchi o congegni; con il che, non soltanto viene negata ogni

distinzione fra tipi meccanici, ma altresì viene respinta ogni

differenza che faccia capo ai caratteri del giuoco o del trattenimento

cui gli oggetti sono destinati e vengono compresi nel divieto pure i

meccanismi che non danno luogo ad azzardo.

Il giuoco d'azzardo o l'attività diretta ad agevolarlo sono puniti

da una norma del Codice penale (art. 718); e ciò include di per sé la

proibizione di rilasciare licenze per il loro svolgimento qualunque sia

il mezzo adoperato. Una norma della legge di pubblica sicurezza che

avesse espresso quel divieto sarebbe stata inutile; ed infatti, nella

tabella prevista dal primo comma del citato art. 110, i giuochi

d'azzardo debbono essere semplicemente elencati senza alcun riferimento

ad un divieto.

Si, aggiunga che, là dove il testo unico predetto ha ritenuto che

dovesse distinguersi giuoco da giuoco, ha deferito i poteri necessari

all'autorità amministrativa; come è nel caso di giuochi che, pur non

essendo d'azzardo, l'autorità ritenga di proibire nel pubblico

interesse (art. 110, primo comma, già menzionato).

2. - Il divieto posto dalle norme richiamate dal Pretore di Rovato,

come afferma la relazione ministeriale al T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza, è frutto della esperienza compiuta nel tempo anteriore;

quando cioè era consentito dar licenza per l'uso di apparecchi che

lasciavano largo margine all'abilità del giocatore. Questa esperienza,

secondo la relazione predetta, aveva dimostrato che, in pratica, gli

apparecchi o escludevano l'influenza del giocatore o non davano

preponderante rilevanza a tale abilità, onde il giuoco era sempre del

tutto aleatorio; l'uso di quegli apparecchi era stato poi fonte di

inconvenienti di qualche importanza anche nei riguardi dell'ordine

pubblico, e la relazione, in tal modo, faceva chiara allusione ad

alcune forme di delinquenza che avevano accompagnato la diffusione del

nuovo mezzo di giuoco, sia pure in altri Stati, provocando un

particolare allarme sociale, e si riferiva, non meno chiaramente, alla

morbosa spinta al vizio e all'ozio che quegli apparecchi erano

suscettibili di determinare. Si aggiunga che l'uso di essi aveva fatto

sviluppare le scommesse, vale a dire un'attività espressamente inibita

nelle sale da biliardo o da giuoco (secondo comma del citato art. 110).

Il divieto del quale si discute ha radici quindi in esigenze

sociali: non favorire il giuoco puramente aleatorio, anche se non

d'azzardo nel senso accolto dal Codice penale; prevenire reati;

tutelare le libertà cui accenna l'art. 41 della Costituzione, messe in

pericolo dal diffondersi di quei reati; impedire che la dignità umana

ricevesse offesa dallo sterile impiego dell'autonomia individuale.

Un'attività economica come quella di produzione, di commercio o di

noleggio degli apparecchi di cui si tratta, può peraltro ricevere

tutela dalla legge soltanto se l'utilizzazione di questi non favorisce

tendenze antisociali; e la legge, ritenendo che inclinazioni del genere

sarebbero state agevolate dall'uso di quegli apparecchi nei locali

pubblici o aperti al pubblico, ha operato con criteri razionali,

perché ha imposto il divieto dopo aver giudicato negativa l'esperienza

del sistema anteriore, fondato sulla licenza.

Non si può asserire, pertanto, che le norme denunziate

oltrepassino il limite che l'art. 41 della Costituzione consente di

porre all'iniziativa privata; si può anzi affermare che esse tendono

ad impedire che l'iniziativa stessa si svolga in contrasto con quella

utilità sociale a cui l'articolo predetto rimanda. È la moralità

pubblica che si è intesa salvaguardare con le norme denunziate; è il

potere di prevenire i reati che si è inteso con queste esercitare.

Le norme predette limitano, non proibiscono, la produzione, il

commercio o il noleggio degli apparecchi considerati, perché il

divieto, come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, non riguarda i

locali privati né quelli non aperti al pubblico; onde in esse si può

riscontrare il fine di un coordinamento della libertà economica con le

esigenze sociali, non quello della soppressione di quella libertà.

3. - Le considerazioni esposte non possono però in tutto

applicarsi agli apparecchi o congegni da trattenimento, che le

disposizioni denunziate comprendono nel divieto.

Rispondono alle premesse della proibizione solo quegli apparecchi o

quei congegni che subordinano lo svago alla loro utilizzazione come

mezzo di giuoco o di scommesse; non gli altri che offrono soltanto

svago o divertimento, e cioè che in nessun caso possono stimolare

attività riprovevoli.

Nel D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, che approva il T.U. delle leggi

sulle concessioni governative, al n. 76, par. IV, della tabella

allegata, si prevede una tassa di licenza per tenere e fare funzionare

elettrogrammofoni a gettone in alberghi, pensioni ed esercizi pubblici.

Ma tale previsione, se pure non si fosse informata a finalità

esclusivamente fiscali, non eliminerebbe il divieto per quegli altri

diversi meccanismi che danno una onesta ricreazione non collegata a

giuochi o scommesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni

contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in

riferimento all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui fanno

divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al

pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento,

senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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