Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1968 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, primo

comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.

18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre

1966 dal pretore di Imola nel procedimento penale a carico di Bettuzzi

Ercole e Capelli Teresa, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1967

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25

febbraio 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del

Giudice Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto penale in data 2 luglio 1966, il pretore di Imola

condannò Capelli Teresa e Bettuzzi Ercole alla pena dell'ammenda nella

misura di lire 25.000, per non avere esposto, nel loro esercizio di

trattoria, la tabella dei giuochi d'azzardo e di quelli vietati dal

questore, contravvenendo alle norme contenute nell'art. 110, primo

comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Nel giudizio conseguente all'opposizione, ritualmente proposto

dagli interessati, il pretore di Imola, su istanza del loro difensore,

con ordinanza del 23 novembre 1966, sollevò questione di legittimità

costituzionale della suindicata disposizione, in riferimento all'art.

25, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio

della riserva di legge in materia penale.

Sulla rilevanza della questione si deduce nell'ordinanza che l'atto

amministrativo del questore, contenente l'indicazione dei giuochi

proibiti, costituisce un'integrazione del precetto penale e che la

norma denunziata sarebbe privata del suo contenuto, se questa Corte

ritenesse violato il principio della riserva di legge, in quanto, non

potendosi tenere conto dell'indicazione dei giuochi proibiti, verrebbe

conseguentemente a cadere l'obbligo di esposizione della relativa

tabella.

Anche sulla non manifesta infondatezza della questione,

nell'ordinanza si ribadisce che l'atto amministrativo del questore,

sebbene in apparenza si presenti come un semplice presupposto della

norma incriminatrice, costituisce essenzialmente un'integrazione del

precetto penale. Si deduce al riguardo che la disposizione denunziata,

nel punire l'omessa esposizione della tabella, fa riferimento all'atto

amministrativo la cui esistenza è presupposto dell'obbligo di

esposizione; nel demandare, però, l'indicazione dei giuochi proibiti

all'autorità amministrativa, affiderebbe ad essa una regolamentazione

discrezionale, che si tradurrebbe, poi, nel contenuto di norme

punitive. E ciò sia direttamente - come nell'ipotesi dell'art. 723 del

Codice penale sulla repressione dell'esercizio abusivo dei giuochi non

d'azzardo vietati dall'autorità - sia indirettamente nel caso della

mancata esposizione della tabella prevista dalla norma denunziata.

Una tale situazione normativa, che trarrebbe le mosse dal principio

della punizione della generica disobbedienza alla legittima autorità,

ad avviso del pretore, non sarebbe conforme al precetto costituzionale

sopra richiamato; e, attribuendo all'autorità amministrativa un'ampia

e generica discrezionalità - come risulterebbe evidente dal testo

della norma denunziata, nella quale si parla di giuochi che

"l'autorità (...) ritenga di vietare nel pubblico interesse" - sarebbe

diversa da quelle fattispecie, per le quali questa Corte ha ritenuto

legittimo il riferimento in precetti penali ad atti amministrativi,

contenenti valutazioni di carattere contingente o qualificazioni

tecniche.

Per quanto, infine, concerne i giuochi d'azzardo, si deduce che

essi non sono enumerati nel codice penale, il quale si limita a

precisare gli elementi essenziali (art. 721) e che, pertanto, la loro

esplicita indicazione, rimessa dalla norma denunciata all'autorità

amministrativa, potrebbe dar luogo ad una situazione contradittoria, in

quanto un giuoco, compreso nella tabella fra quelli ritenuti d'azzardo,

potrebbe non essere considerato tale, sulla base dei criteri dell'art.

721 del Codice penale, dal magistrato chiamato a giudicare delle

contravvenzioni di cui agli artt. 718 e 720 dello stesso Codice.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, con deduzioni depositate il 17 marzo 1967, nelle

quali si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura generale esprime, anzitutto, delle perplessità sulla

rilevanza della questione, avanzando il dubbio che il pretore non abbia

assolto all'obbligo di pronunziarsi su di essa e, in ogni caso, che il

giudizio di rilevanza che appare formulato nell'ordinanza, in effetti

non concerne la questione sollevata. Precisa al riguardo l'Avvocatura

che il reato per cui si procede nel giudizio ordinario è previsto

dalla norma denunziata, ma è punito, come reato di natura omissiva e

contravvenzionale, dalla norma sanzionatoria contenuta nell'ultimo

comma dell'art. 665 del Codice penale. Quest'ultima disposizione, che

il giudice era stato chiamato ad applicare, non è stata denunziata né

appare in contrasto con la Costituzione. Il giudizio di rilevanza

dovrebbe, pertanto, riguardare soltanto la norma precettiva, contenuta

nel primo comma del citato art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza, che però si concreta esclusivamente nell'obbligo,

legislativa - mente sancito, di esporre una tabella con alcune

indicazioni, e, come tale, non sembra neppure esso in contrasto con il

principio costituzionale della riserva di legge.

Ciò premesso, osserva l'Avvocatura che l'argomento addotto dal

pretore sulla rilevanza della questione - e cioè che una volta

ritenuto violato il suddetto principio costituzionale, non si potrebbe

tenere conto dell'indicazione dei giuochi proibiti e verrebbe, di

conseguenza, a cadere l'obbligo di esposizione della relativa tabella -

si risolve in una petizione di principio, come lo stesso pretore

avrebbe mostrato di avvertire, facendosi carico di richiamare, nella

sua ordinanza, gli artt. 718, 720 e 723 del Codice penale, sulla

punizione dei giuochi vietati. Ad avviso dell'Avvocatura, il giudizio

di rilevanza espresso dal pretore potrebbe, infatti, essere riferito a

questi articoli del Codice penale o meglio al solo art. 723, e non alla

norma denunziata, il cui precetto non si sostanzierebbe nella

determinazione amministrativa che si assume violatrice del principio

della riserva di legge, ma in un comando legislativo avente diverso

contenuto.

Nel merito l'Avvocatura generale deduce che l'indicazione nella

tabella dei giuochi d'azzardo e di quelli proibiti nel pubblico

interesse costituisce soltanto un presupposto di fatto della norma

denunziata, la quale punisce esclusivamente il fatto-reato della

mancata esposizione della tabella. In proposito richiama la

giurisprudenza di questa Corte, nella quale si è statuito che gli atti

e i provvedimenti amministrativi aventi, ad esempio, ad oggetto

determinazione di prezzi, di prodotti, modificazioni a norme della

circolazione stradale e, in genere, specificazioni del contenuto di

singoli e definiti elementi di fattispecie, rispondenti a valutazioni

di carattere tecnico o contingente, sono da considerare legittime

manifestazioni dell'attività normativa, al di fuori del precetto

penale, il quale deve ritenersi integralmente costituito dalla generica

imposizione di obbedienza a quegli atti e provvedimenti.

Secondo l'Avvocatura, anche nel caso di specie, l'atto

amministrativo del questore si concreta in valutazioni di carattere

tecnico e contingente. Per quanto, in particolare, riguarda i giuochi

d'azzardo, la loro indicazione nella tabella è, infatti, meramente

esemplificativa e, seppure essi siano puniti dal Codice penale (art.

718) e non possono formare oggetto di licenze, ai sensi della norma

denunziata, debbono essere elencati senza alcun riferimento ad un

divieto. Pertanto, se nell'elenco dei giuochi d'azzardo, il questore

includesse qualche giuoco privo delle caratteristiche fissate dal

Codice penale (art. 721), una tale elencazione non sarebbe sufficiente

a far sorgere la fattispecie criminosa; il che confermerebbe il

carattere indicativo della tabella, che avrebbe lo scopo di facilitare

il compito dell'esercente, nella concreta individuazione dei singoli

giuochi d'azzardo.

Per quanto riguarda poi i giuochi proibiti nel pubblico interesse,

si osserva che non sarebbe stata possibile una loro elencazione in un

comando generale ed astratto del legislatore, tenuto conto che il

concetto di pubblico interesse, richiamato dalla norma denunziata, è

valutabile solo in concreto, per il suo contenuto di relatività e

contingenza, in rapporto sia al fattore cronologico (come nel caso di

ricorrenze festive o fiere e mercati) sia al fattore topografico (come

nel caso di giuochi nei pressi di chiese, scuole o cantieri) sia infine

alla diffusione del vizio del giuoco ed a particolari condizioni

ambientali.

Si deduce anche che per tale specie di giuochi la loro elencazione

risponde a valutazioni di carattere tecnico, essendo l'esercizio del

giuoco in apposite sale sottoposto a licenza dall'art. 86 del citato

T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, il che rende legittima

l'imposizione di prescrizione nel pubblico interesse, ai sensi

dell'art. 9 dello stesso T.U. Sotto questo punto di vista la norma

denunziata si limiterebbe ad attuare una specificazione concreta di

tali prescrizioni con una valutazione tecnica, in materia di giuoco, ai

fini del rilascio della licenza, a tutela di pubblici interessi.

Nella pubblica udienza del 30 maggio 1968, l'Avvocatura dello Stato

ha insistito nelle sue tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione ha denunziato a questa Corte l'art.

110, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio della

riserva di legge in materia penale, muovendo dal presupposto che la

tabella del questore, contenente l'indicazione dei giuochi proibiti,

prevista dalla norma denunziata, costituirebbe un'integrazione del

precetto penale; ed ha esattamente definito i termini della questione,

deducendo che l'eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale della citata disposizione farebbe venire meno le

conseguenze penali, che, con il decreto di condanna, sono state poste a

carico degli imputati, per l'omessa esposizione della tabella.

Il presupposto da cui muove l'ordinanza attiene al merito del

giudizio a quo, e non può essere sindacato dalla Corte sotto il

profilo della rilevanza (sentenza n. 15 del 18 marzo 1966), neppure al

fine di accertare se il giudice, nel motivare su di essa, abbia

applicato inesattamente o violato la legge (sentenza n. 44 del 21

giugno 1960).

2. - Nel merito la questione è infondata.

La denunziata disposizione, infatti, impone all'esercente di una

sala da bigliardo o da giuoco di tenere esposta la tabella, vidimata

dal questore, con l'indicazione dei giuochi d'azzardo e di quelli

vietati nel pubblico interesse. Si tratta di un obbligo di fare che

prescinde dal contenuto (pur se fosse parzialmente illegittimo) della

tabella stessa.

Ne consegue che, ai fini del giudizio, non sorge il problema della

legittimità dell'attribuzione al questore del potere di compilare - in

un modo che è solo parzialmente discrezionale - la tabella dei giuochi

d'azzardo e di quelli vietati nel pubblico interesse.

D'altro canto, l'obbligo di esposizione della tabella - nella

quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 110 del T.U., deve essere

fatta espressa menzione del divieto delle scommesse - si risolve in una

garanzia sia per l'esercente che per il giuocatore, per lo meno per

quanto concerne l'avvertimento che taluni giuochi sono vietati.

Se, poi, la tabella del questore includa, illegittimamente, tra i

giuochi non consentiti, un giuoco che non possa essere considerato

tale, soccorre, in favore del trasgressore alle prescrizioni della

tabella, la garanzia giurisdizionale del sindacato dello stesso giudice

penale.

Quanto, poi, all'esercente, egli ha la possibilità di impugnare

l'indebita inclusione di un giuoco nella tabella, attraverso i normali

rimedi giurisdizionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 110, primo comma, del T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata con

ordinanza del 23 novembre 1966 del pretore di Imola, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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