Art. 47 t.u.i.r. — Utili da partecipazione

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Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 123 Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109. ((Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.)) Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. 123 126 133 172 Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui al titolo II. 115 134

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 50.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) che al comma 2 del presente articolo le parole: «alla data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui». Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

L. 24 dicembre 2007, n. 244

133

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l' art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

Decreto 2 aprile 2008

134

Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008, n. 90) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 nonche' le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento".

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

172

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo e' riconosciuto per le imposte pagate dalla societa' controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo in vigore dal 7 ottobre 2015 al 1 gennaio 2018

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 43/2014

    Questione inammissibile
    10 marzo 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevata, in riferimento all'art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

    Art. 4 Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' · Art. 47 t.u.i.r. · Art. 50 t.u.i.r. · Art. 1 Statuto del contribuente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/2007

    Questione infondata
    29 marzo 2007

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così…

    Art. 10 t.u.i.r. · Art. 47 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 412/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma primo, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui non esclude dalla tassazione in IRPEF gli assegni vitalizi erogati dal Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio, traenti origine da contributi versati dai medesimi consiglieri. Infatti, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto assistenziale e previdenziale, può anche determinare esclusioni o limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in realtà la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di variazioni) - purché in modo non irragionevole o arbitrario e senza discriminazioni o privilegi non giustificati - ma non è tenuto a escludere, in ogni caso, dalla imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati come reddito e indice di capacità contributiva. Il che a maggior ragione è vero nella ipotesi in esame in quanto (come accertato) le somme di origine, corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori) non erano state assoggettate ad imposizione. - Sentenza n. 289/1994, sull'imponibilità degli assegni vitalizi.

    Art. 47 t.u.i.r. · Art. 53 cost. · Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 48 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 gennaio 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  4. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2018per 2 anni
  5. 1 maggio 2008 — 7 ottobre 2015per 7 anni
  6. 1 gennaio 2008 — 1 maggio 2008per 4 mesi
  7. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  8. 2 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  9. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  10. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  11. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  12. 1 giugno 2000 — 10 dicembre 2000per 6 mesi
  13. 15 gennaio 2000 — 1 giugno 2000per 5 mesi
  14. 1 gennaio 1998 — 15 gennaio 2000per 2 anni
  15. 1 dicembre 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  16. 17 agosto 1995 — 1 dicembre 1996per un anno
  17. 2 gennaio 1991 — 17 agosto 1995per 5 anni
  18. 31 dicembre 1986 — 2 gennaio 1991testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 2008 al 7 ottobre 2015. 38 parole tolte, 356 parole aggiunte.

… formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori tolto: diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato aggiunto: a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo tolto: 168-bis, salvo i casi aggiunto: 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi tolto: non aggiunto: utili siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1 tolto: dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, aggiunto: dello stesso articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello tolto: secondo le modalita' del aggiunto: di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, tolto: del rispetto aggiunto: il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui ai periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 aggiunto: ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo e' riconosciuto per le imposte pagate dalla societa' controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art47 · fonte del testo

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