Art. 168-ter t.u.i.r. — Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

Un'impresa residente nel territorio dello Stato puo' optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. L'opzione e' irrevocabile ed e' esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. ((3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.)) Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza ((dell'esimente richiamata)) nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167. 192 Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali ((risulti integrato il requisito del comma 1 dell'articolo 47-bis e non si siano rese applicabili)) le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3. 192 Per le stabili organizzazioni gia' esistenti, l'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L'esercizio dell'opzione non determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. Ai fini del comma 6, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1. L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche' tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente. 172

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

172

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

192

Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonche' agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

Testo vigente dal 12 gennaio 2019 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 2015 al 12 gennaio 2019. 65 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. aggiunto: 3. Quando la stabile organizzazione tolto: e' localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione e' localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente aggiunto: soddisfa le condizioni di cui al comma tolto: 8-bis del medesimo articolo aggiunto: 4 dell'articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che tolto: ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter aggiunto: ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato articolo aggiunto: 167. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza tolto: delle esimenti richiamate aggiunto: dell'esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali tolto: sono state disapplicate aggiunto: risulti integrato il requisito del comma 1 dell'articolo 47-bis e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni … maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122tolto: . 11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142

    Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonche' agli utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art168ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari