Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis,

della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del d.-l. 2 marzo

1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito

delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui

redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi

termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di

determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità

formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e

contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di

tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa

il 20 gennaio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Brescia, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella Camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Q. C. contro

l'Intendenza di finanza di Brescia avverso il silenzio-rifiuto

maturato su una sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli

anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di

Brescia, con ordinanza in data 20 gennaio 1992 (pervenuta in data 22

giugno 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (di

conversione, con modificazioni, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69), nella

parte in cui non ricomprende tra i destinatari (parlamentari e

categorie equiparate) i titolari di pensione di cui all'art. 1 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato);

che la disposizione censurata - equiparando gli assegni vitalizi

di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art.

29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di

cui all'art. 47, primo comma, lettera h), del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del

d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul

reddito delle persone fisiche relativa agli assegni vitalizi dovuti

ai parlamentari cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi in altre

categorie equiparate) nella misura ridotta conseguente

all'abbattimento della base imponibile al 60 per cento dell'ammontare

di detti assegni;

che, ad avviso del remittente, la riduzione della base imponibile

ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se può

trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti

ai parlamentari (o ai soggetti compresi nelle categorie equiparate)

in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio

del loro mandato, devono affrontare - non troverebbe, invece,

"giustificazione alcuna al momento in cui tali soggetti cessino dalle

loro funzioni": e questo perché i parlamentari (e gli appartenenti

alle categorie equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero a

trovarsi in una posizione del tutto identica a quella del ricorrente

nel giudizio a quo, dipendente pubblico collocato in quiescenza, con

la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa

impugnata avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia

con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione, sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma,

della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Considerato che l'ordinanza di remissione della Commissione

tributaria di primo grado di Brescia chiede a questa Corte di voler

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis,

della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui tale

disposizione limita ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal

mandato (ed alle categorie equiparate) il beneficio

dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche

nella misura ridotta pari al 60 per cento della base imponibile, non

ricomprendendo in tale disciplina di favore anche i titolari di

pensione di cui all'art. 1 del d.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092;

che questa Corte, con la sentenza n. 289 del 1994, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata

(peraltro abrogata dall'art. 14, comma diciotto, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza

pubblica"), "nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i

vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma

dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite

vitalizie di cui al primo comma, lettera h), dell'art. 47 del testo

unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a

favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con

l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito

percepito";

che, con la sentenza n. 316 del 1994, questa Corte ha,

conseguentemente, dichiarato inammissibili analoghe questioni che

avevano ad oggetto la medesima disposizione;

che, pertanto, la odierna questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6-bis della legge

27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53,

primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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