Art. 47 t.u.i.r. — Utili da partecipazione

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Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

  • a)i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • b)le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • c)le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  • c-bis)le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. 102
  • d)le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
  • e)i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • f)le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
  • g)le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
  • h)le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; 97 107
  • h-bis)le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; 97 107
  • i)gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41. 95
  • l)i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1990, n. 381

18

La L. 11 dicembre 1990, n. 381 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi".

D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505

95

con decorrenza dal 1 gennaio 2000

Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000".

D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

97

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".

L. 21 novembre 2000, n. 342

102

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 34 comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001".

D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168

107

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001". Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2004

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 43/2014

    Questione inammissibile
    10 marzo 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevata, in riferimento all'art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

    Art. 4 Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' · Art. 47 t.u.i.r. · Art. 50 t.u.i.r. · Art. 1 Statuto del contribuente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 113/2007

    Questione infondata
    29 marzo 2007

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così…

    Art. 10 t.u.i.r. · Art. 47 t.u.i.r. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 412/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma primo, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui non esclude dalla tassazione in IRPEF gli assegni vitalizi erogati dal Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio, traenti origine da contributi versati dai medesimi consiglieri. Infatti, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto assistenziale e previdenziale, può anche determinare esclusioni o limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in realtà la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di variazioni) - purché in modo non irragionevole o arbitrario e senza discriminazioni o privilegi non giustificati - ma non è tenuto a escludere, in ogni caso, dalla imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati come reddito e indice di capacità contributiva. Il che a maggior ragione è vero nella ipotesi in esame in quanto (come accertato) le somme di origine, corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori) non erano state assoggettate ad imposizione. - Sentenza n. 289/1994, sull'imponibilità degli assegni vitalizi.

    Art. 47 t.u.i.r. · Art. 53 cost. · Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 48 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 gennaio 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  4. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2018per 2 anni
  5. 1 maggio 2008 — 7 ottobre 2015per 7 anni
  6. 1 gennaio 2008 — 1 maggio 2008per 4 mesi
  7. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  8. 2 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  9. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  10. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  11. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  12. 1 giugno 2000 — 10 dicembre 2000per 6 mesi
  13. 15 gennaio 2000 — 1 giugno 2000per 5 mesi
  14. 1 gennaio 1998 — 15 gennaio 2000per 2 anni
  15. 1 dicembre 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  16. 17 agosto 1995 — 1 dicembre 1996per un anno
  17. 2 gennaio 1991 — 17 agosto 1995per 5 anni
  18. 31 dicembre 1986 — 2 gennaio 1991testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 1 gennaio 2001. 148 parole aggiunte.

aggiunto: c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168

    Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonche' per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001". Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art47 · fonte del testo

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