Art. 47 t.u.i.r. — Utili da partecipazione

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Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

  • a)i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • b)le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • c)le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
  • d)le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
  • e)il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
  • f)le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
  • g)le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
  • h)le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
  • h-bis)le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • i)gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.
  • l)le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato. 18 I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1990, n. 381

18

La L. 11 dicembre 1990, n. 381 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi".

Testo in vigore dal 17 agosto 1995 al 1 dicembre 1996

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 43/2014

    Questione inammissibile
    10 marzo 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), sollevata, in riferimento all'art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

    Art. 4 Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' · Art. 47 t.u.i.r. · Art. 50 t.u.i.r. · Art. 1 Statuto del contribuente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 412/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 53 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma primo, lett. i), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in cui non esclude dalla tassazione in IRPEF gli assegni vitalizi erogati dal Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio, traenti origine da contributi versati dai medesimi consiglieri. Infatti, il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di fissare la base imponibile per i redditi aventi carattere misto assistenziale e previdenziale, può anche determinare esclusioni o limitazioni in ordine a quanto concorre a formare il reddito (ed in realtà la normativa applicabile ha subito nel tempo una serie di variazioni) - purché in modo non irragionevole o arbitrario e senza discriminazioni o privilegi non giustificati - ma non è tenuto a escludere, in ogni caso, dalla imposizione IRPEF i suddetti assegni, che possono essere considerati come reddito e indice di capacità contributiva. Il che a maggior ragione è vero nella ipotesi in esame in quanto (come accertato) le somme di origine, corrispondenti ai contributi versati (intesi come obbligatori) non erano state assoggettate ad imposizione. - Sentenza n. 289/1994, sull'imponibilità degli assegni vitalizi.

    Art. 53 cost. · Art. 47 t.u.i.r. · Art. 2 Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita · Art. 48 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1986

1986oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 12 gennaio 2019 — 1 gennaio 2027in vigoreper 8 anni
  3. 1 gennaio 2018 — 12 gennaio 2019per un anno
  4. 7 ottobre 2015 — 1 gennaio 2018per 2 anni
  5. 1 maggio 2008 — 7 ottobre 2015per 7 anni
  6. 1 gennaio 2008 — 1 maggio 2008per 4 mesi
  7. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2008per un anno
  8. 2 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  9. 1 gennaio 2004 — 2 dicembre 2005per un anno
  10. 1 gennaio 2001 — 1 gennaio 2004per 3 anni
  11. 10 dicembre 2000 — 1 gennaio 2001per 22 giorni
  12. 1 giugno 2000 — 10 dicembre 2000per 6 mesi
  13. 15 gennaio 2000 — 1 giugno 2000per 5 mesi
  14. 1 gennaio 1998 — 15 gennaio 2000per 2 anni
  15. 1 dicembre 1996 — 1 gennaio 1998per un anno
  16. 17 agosto 1995 — 1 dicembre 1996per un anno
  17. 2 gennaio 1991 — 17 agosto 1995per 5 anni
  18. 31 dicembre 1986 — 2 gennaio 1991testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1995

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1991 al 17 agosto 1995. 61 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

… oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41aggiunto: .

aggiunto: l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art47 · fonte del testo

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