Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1993

Altra decisione · depositata il 24/06/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta

sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle

imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e

dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da

parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di

irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli

imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di

aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), in relazione

agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), 24, secondo comma, e 29, penultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), 47, primo comma,

lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo

unico delle imposte sui redditi), e 33, terzo comma, del d.P.R. 4

febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento

sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), promossi con ordinanze

emesse il 19 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Biella; il 24 maggio 1991 (n. 3 ordinanze) ed il 4 ottobre

1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino,

rispettivamente iscritte ai nn. 135, 730, 747 e 748 del registro

ordinanze 1991 ed al n. 69 del registro ordinanze 1993 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1991, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992

e n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Mario Aubert, Mario Pignatelli e

Giuseppe Danese;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Mario Pignatelli per Mario Aubert, Mario

Pignatelli e Giuseppe Danese;

Ritenuto che nel procedimento promosso da Giovanni Samory contro

l'Intendenza di Finanza di Vercelli avverso il silenzio-rifiuto

maturato sulla sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli anni

1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Biella, con

ordinanza del 19 novembre 1991 (R.O. n. 135 del 1991), ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata - con riferimento agli artt.

3 e 53, primo comma, della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della

legge 27 aprile 1989, n. 154 (che ha convertito, con modificazioni,

il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69), in relazione agli artt. 1 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, 24, secondo comma, e 29, penultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché in relazione

agli artt. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917, e 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, nella

parte in cui tali norme "limitano ad alcune categorie il beneficio

dell'assoggettamento in misura ridotta (sessanta per cento) ad

imposta I.R.PE.F. degli importi corrisposti per trattamento

pensionistico";

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata -

equiparando, a far data dal 1° luglio 1986, i vitalizi di cui al

secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di cui

all'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917 - comporta, in relazione all'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4

febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento in misura ridotta all'imposta

sul reddito delle persone fisiche nei confronti degli assegni

vitalizi dovuti ai parlamentari cessati dalla carica ed ai soggetti

inclusi in altre categorie equiparate, in conseguenza

dell'abbattimento della base imponibile al sessanta per cento

dell'ammontare di detti assegni;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la riduzione della base

imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche -

se può trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica

spettanti ai parlamentari (od ai soggetti compresi nelle categorie

equiparate) in relazione alle spese straordinarie che gli stessi,

nell'esercizio del loro mandato, devono affrontare - non trova,

invece, alcuna giustificazione nel momento in cui tali soggetti

cessino dalle rispettive funzioni: e questo perché, secondo il

giudice remittente, i parlamentari e gli appartenenti alle categorie

equiparate, una volta cessata la carica, vengono a trovarsi, ai fini

dell'imposta sulle persone fisiche, in una posizione del tutto

identica a quella propria della generalità dei dipendenti pubblici

collocati in pensione, con la conseguenza che il regime di privilegio

accordato dalla normativa impugnata avrebbe carattere arbitrario e si

porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione sia con la regola dettata dall'art.

53, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva;

che, nei tre procedimenti promossi da Mario Aubert, Mario

Pignatelli e Giuseppe Danese contro l'Intendenza di Finanza di Torino

avverso il silenzio-rifiuto maturato sulle loro istanze di rimborso

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta sul

trattamento di pensione relativamente agli anni 1988 e 1989, la

Commissione tributaria di primo grado di Torino, con tre ordinanze

del 24 maggio 1991 (R.O. n. 730, 747 e 748 del 1991), di identico

contenuto, ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della legge 27 aprile

1989, n. 154, "nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari

di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico

impiego";

che anche in questa ordinanza la questione è stata sollevata

sul rilievo che la normativa impugnata darebbe vita ad un

ingiustificato regime di privilegio contrastante con gli artt. 3 e

53, primo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio promosso da Arturo Sofi contro l'Intendenza di

Finanza di Torino per ottenere la riliquidazione delle denuncie dei

redditi presentate per gli anni 1988 e 1989, la Commissione

tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 1991

(R.O. n. 69 del 1993), ha sollevato nuovamente questione di

legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, in termini identici a quelli

prospettati nelle tre precedenti ordinanze della stessa Commissione;

che, a seguito dell'udienza pubblica 5 maggio 1992, questa Corte

ha adottato l'ordinanza istruttoria 22 maggio 1992, mediante la quale

si è disposto di acquisire presso la Camera dei deputati ed il

Senato della Repubblica elementi informativi in ordine all'attuale

regime degli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal

mandato, al fine di poter comparare tale regime - in relazione alla

contestata lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3

della Costituzione - da un lato, con quello delle rendite vitalizie

di cui all'art, 47, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 e,

dall'altro, con le pensioni spettanti ai dipendenti pubblici

collocati a riposo;

che, a seguito di tale ordinanza, con lettera del 1° marzo 1993,

il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il Regolamento

vigente della previdenza per i deputati, lo Statuto della Cassa di

Previdenza per i deputati ed il Regolamento per la sua attuazione

previgenti all'attuale disciplina nonché un appunto riepilogativo

dei cambiamenti subiti dall'istituto dell'assegno vitalizio a partire

dal 1956, appunto nel quale vengono esposte le peculiarità della

disciplina dell'assegno vitalizio ed in particolare le

caratteristiche che vengono a differenziare tale disciplina da quella

del trattamento di quiescenza previsto per i dipendenti statali;

che, a sua volta, il Presidente del Senato, con lettera del 4

marzo 1993, ha trasmesso il testo aggiornato ed i testi precedenti

del Regolamento per la previdenza e assistenza agli onorevoli

senatori e loro familiari, nonché un parere pro-veritate acquisito

dal Senato nell'ottobre 1991 in tema di contribuzioni al Servizio

sanitario nazionale dovute in relazione agli assegni vitalizi

spettanti agli ex parlamentari ed ha richiamato l'appunto trasmesso

dalla Camera dei deputati in ragione del rigoroso parallelismo che ha

sempre caratterizzato lo status del parlamentare nelle due Camere;

che, con lettera del 2 giugno 1993, il Presidente della Camera

dei deputati, ad integrazione delle informazioni già trasmesse il 1°

marzo 1993, ha altresì fatto rilevare che l'Ufficio di Presidenza

della Camera ha apportato, in data 1° aprile 1993, alcune

modificazioni all'art. 1 del Regolamento della previdenza dei

deputati, in linea con un più generale disegno di riforma

dell'istituto dell'assegno vitalizio destinato ad accentuare la sua

omogeneità con le rendite derivanti da rapporti assicurativi;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dalle ordinanze sopra richiamate investe l'art. 2, comma

sesto- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui

limita il trattamento fiscale privilegiato risultante dal combinato

disposto dell'art. 47, primo comma, lett. h), del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917, e dell'art. 33, terzo comma, del d.P.R. 4 febbraio

1988, n. 42 - e consistente nell'abbattimento al 60% della base

imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche - ai

vitalizi percepiti dalle categorie richiamate negli artt. 24, secondo

comma, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

senza estendere lo stesso trattamento a favore della generalità

delle pensioni percepite dal personale del pubblico impiego;

che la questione è stata sollevata con riferimento agli artt. 3

e 53, primo comma, della Costituzione, sul presupposto della

sostanziale identità degli assegni vitalizi spettanti agli ex

parlamentari (o ai soggetti inclusi nelle categorie equiparate) con

le pensioni ordinarie erogate ai pubblici dipendenti in quiescenza;

che le informazioni assunte presso la Camera dei deputati ed il

Senato della Repubblica, a seguito della ordinanza istruttoria di

questa Corte del 22 maggio 1992, hanno posto in evidenza elementi che

concorrono a differenziare il regime giuridico degli assegni vitalizi

dovuti ai parlamentari cessati dalla carica da quello delle pensioni

ordinarie spettanti ai pubblici dipendenti collocati a riposo, ma che

non forniscono, di contro, giustificazioni in ordine alla

equiparazione, conseguente dalla norma impugnata, tra il trattamento

fiscale di detti assegni vitalizi e quello delle rendite vitalizie di

cui al primo comma, lett. h), dell'art. 47 del testo unico approvato

con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

che, ai fini del giudizio sulla questione proposta con le

ordinanze in esame - che mira ad estendere a tutta l'area delle

pensioni connesse al pubblico impiego il trattamento fiscale

privilegiato riconosciuto dalla norma impugnata nei confronti degli

assegni vitalizi spettanti a determinate categorie - si presenta,

peraltro, pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale,

sempre con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della

Costituzione, dello stesso art. 2, comma sesto- bis, della legge 27

aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un trattamento

fiscale privilegiato rispetto al regime ordinario - mediante

l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito percepito - a

favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti inclusi nelle

categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29, penultimo

comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;

che appare, pertanto, necessario sollevare incidentalmente tale

questione di legittimità costituzionale, riunendo l'esame della

stessa al presente giudizio;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sesto- bis, della

legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui prevede un

trattamento tributario privilegiato rispetto al regime ordinario -

mediante l'abbattimento della base imponibile al 60% del reddito

percepito - a favore degli assegni vitalizi percepiti dai soggetti

inclusi nelle categorie elencate dagli artt. 24, secondo comma, e 29,

penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento

agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

2) ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare

la questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero

precedente;

3) ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di

legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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