Art. 23 t.u.i.r. — Applicazione dell'imposta ai non residenti

[1]Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

  • a)i redditi fondiari;
  • b)i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
  • c)i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
  • d)i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato;
  • e)i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • f)i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
  • 1)delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  • 2)delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  • 3)dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
  • g)i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti. 189 193 ((1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' ed enti non residenti, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati)) Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
  • a)le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16;
  • b)i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; 78 c)

[2]i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

  • d)i compensi corrisposti ad imprese, societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. 115
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

115

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 26.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

189

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1063) che la disposizione del comma 1, lettera g) del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

193

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1055, alinea) che la presente modifica, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Testo vigente dal 1 gennaio 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 318/2004

    Questione inammissibile
    4 novembre 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente ai locatori di immobili ad uso commerciale di beneficiare del credito di imposta di ammontare pari all’importo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti, riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo. Ed infatti, se da un lato difetta totalmente la rilevanza della questione nel giudizio 'a quò, essendo i tributi oggetto di controversia in tale giudizio relativi ad anni (1995 e 1996) anteriori alla modifica legislativa dalla quale, secondo il rimettente, sarebbe scaturita la censurata disparità di trattamento, dall'altro lato nell’ordinanza di rimessione non è presente alcuna motivazione in ordine alla lamentata violazione dell’art. 53 Cost. da parte della norma nella formulazione, anteriore alla sua modifica, in vigore all’epoca dei fatti di causa.

    Art. 23 t.u.i.r. · Art. 8 Locazioni abitative · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 362/2000

    Questione infondata
    26 luglio 2000

    Nelle questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 23, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1 e 4-bis, 118 e 134, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, risulta in modo manifestamente certo ed 'ictu oculì, che la sopravvenuta legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare il suo art. 8, non può avere dei riflessi risolutivi sulle predette questioni perché essa riguarda esclusivamente le locazioni abitative e considera ipotesi estranee al quadro delle questioni sollevate dai giudici 'a quibus'. A.M.M.

    Art. 23 t.u.i.r. · Art. 33 t.u.i.r. · Art. 34 t.u.i.r. · Art. 134 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2023. 75 parole aggiunte.

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.tolto: ... aggiunto: 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' ed enti non residenti, il cui valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art23 · fonte del testo

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