Art. 165 t.u.i.r. — Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. 172 I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. 3. se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 123 4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7. 5. ((...)) la detrazione ((di cui al comma 1)) puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo. 172 6. ((L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri)), costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6. 123 172 7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. 8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. 9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita. 123 10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. 126

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247

123

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005".

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

126

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 30) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico".

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

172

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "L'articolo 165, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente puo' inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

Testo vigente dal 7 ottobre 2015 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 165 t.u.i.r., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16134/2026

    25 maggio 2026

    In tema di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, previsto dall'art. 24 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989, ratificata con l. n. 459 del 1992, si applica anche nell'ipotesi in cui il contribuente omette di presentare la dichiarazione in Italia od omette di indicare in essa i redditi prodotti all'estero, non potendo l'art. 165, comma 8, TUIR porsi in contrasto o limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie atteso che lo stesso ordinamento interno, anche mediante le disposizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 TUIR, riconosce, in conformità all'art. 117, comma 1, Cost., la prevalenza delle norme pattizie più favorevoli al contribuente.

    Art. 165 t.u.i.r. · Art. 117 cost. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 169 t.u.i.r.

    Rassegna di maggio 2026, p. 265 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1636/2026

    25 gennaio 2026

    In tema di imposte dirette, nel regime dell'art. 165 del TUIR, le imposte pagate in uno Stato straniero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione in quanto relative a redditi prodotti fuori dal territorio nazionale concorrenti alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, con il limite alla detrazione pari al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo indicato dalla norma citata, così che il correlativo credito d'imposta, ai fini sia dell'IRPEF che dell'IRES, può essere riconosciuto solo nel caso di sussistenza cumulativa di tre condizioni: a) conseguimento di un reddito prodotto all'estero; b) concorso del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito complessivo; c) pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo.

    Art. 165 t.u.i.r.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 124 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1651/2026

    25 gennaio 2026

    In tema di imposte sui redditi prodotti all'estero, il contribuente può recuperare il credito per le imposte pagate all'estero anche qualora non abbia provveduto a indicare i redditi esteri e il relativo credito nell'apposito quadro del modello dichiarativo per le annualità di competenza, atteso che l'art. 165 TUIR non prevede, a differenza del previgente art. 15 del TUIR, alcuna decadenza per tale ipotesi e che, in ogni caso, la negazione del credito d'imposta per un mero inadempimento dichiarativo si tradurrebbe nella violazione di un obbligo internazionale incondizionato assunto dall'Italia, tramite una Convenzione contro le doppie imposizioni.

    Art. 165 t.u.i.r. · Art. 117 cost.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 125 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16699/2025

    23 giugno 2025

    In tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117, comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente.

    Art. 165 t.u.i.r. · Art. 75 Accertamento imposte sui redditi · Art. 169 t.u.i.r. · Art. 117 cost.

    Rassegna di giugno 2025, p. 183 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2006 al 7 ottobre 2015. 51 parole tolte, 23 parole aggiunte.

… pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7. 5. tolto: Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da societa' controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazioneaggiunto: ... la detrazione di cui al comma 1 puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a … detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo. 6. tolto: Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi aggiunto: L'imposta estera pagata a titolo definitivo su tolto: tale reddito aggiunto: redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota tolto: d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero aggiunto: di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "L'articolo 165, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente puo' inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

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