Art. 12 — Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 2011 al 24 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. ((Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.)) Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

14

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d)) che "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".

Testo in vigore dal 13 luglio 2011 al 24 gennaio 2012

Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7382/2026

    27 marzo 2026

    In tema di accertamento in ambito fiscale, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - che prevede un termine dilatorio di sessanta giorni tra la data di rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l'emissione dell'avviso di accertamento, che l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare al fine di consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste - si limita a stabilire che le osservazioni del contribuente "devono essere valutate dall'Ufficio", ma non prevede uno specifico obbligo, a pena di nullità, di motivazione "rafforzata" dell'atto impositivo, estesa alla espressa confutazione delle suddette osservazioni e alle giustificazioni fornite dal contribuente.

    Art. 12

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 362 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4075/2026

    23 febbraio 2026

    In materia di imposta di registro, la nullità dell'avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiore imposta per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis), opera nei confronti di tutti i coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non rilevando che solo uno di essi sia stato sottoposto ad accesso, verifica o ispezione presso i locali destinati all'esercizio in proprio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali ed abbia ricevuto il relativo processo verbale di constatazione, rispetto alla quale si computa il decorso del termine per la comunicazione di osservazioni e richieste all'ufficio impositore (sempre che non ricorra una situazione di urgenza).

    Art. 12 · Art. 57 Testo unico l'imposta di registro · Art. 51 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di febbraio 2026, pp. 142, 143 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3793/2026

    19 febbraio 2026

    In tema di accise, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 impone - sia in caso di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio del contribuente, sia in caso di verifica presso gli uffici dell'Amministrazione doganale - la comunicazione al soggetto sottoposto a verifica di un processo verbale di constatazione o di altro atto equipollente recante la specifica indicazione dei fatti contestati, sicché la notificazione dell'avviso di pagamento o dell'atto di contestazione e/o irrogazione di sanzioni, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio ovvero prima della scadenza del termine per presentare osservazioni e richieste determina la nullità del provvedimento, salvi i casi di particolare e motivata urgenza.

    Art. 12 · Art. 19 Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

    Rassegna di febbraio 2026, p. 133 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 34916/2025

    30 dicembre 2025

    In tema di avvisi di rettifica su dazi all'importazione, le informative dell'OLAF possono assumere rilievo probatorio anche se prive di contenuto vincolante, con la conseguenza che, non incidendo direttamente sulla posizione giuridica del contribuente, non è configurabile rispetto ad esse un obbligo di contraddittorio preventivo - che sussiste, invece, solo per la relazione finale, ai sensi del Reg. n. 883/2013/UE -, né un dovere di allegazione all'atto impositivo.

    Art. 12

    Rassegna di dicembre 2025, p. 217 ↗

Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/2023

    Questione inammissibile
    21 marzo 2023

    Il procedimento tributario costituisce una species del procedimento amministrativo, ma, a differenza di quest'ultimo, non contiene previsioni generali in ordine alla formazione partecipata dell'atto impositivo che ne costituisce l'eventuale atto conclusivo.Nel procedimento di verifica fiscale in cui l'amministrazione attua il diritto dell'Unione europea, questa è tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dal diritto a una buona amministrazione sancito dall'art. 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.Il contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione del principio del "giusto procedimento" (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni, in particolare prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti), ha assunto un ruolo centrale nel nostro ordinamento, anche come criterio di orientamento non solo per l'interprete, ma prima ancora per il legislatore. Ciò vale anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di "ottimizzare" l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria; dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli. (Precedenti: S. 71/2015 - mass. 38337; S. 210/1995 - mass. 21484).(Nel caso di specie: è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, dalla CTR della Toscana, sez. prima, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nella parte in cui non estende il diritto al contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità di accertamento in rettifica poste in essere dall'Agenzia delle entrate, se effettuate tramite verifiche "a tavolino". L'intervento additivo sollecitato dal giudice a quo non è costituzionalmente vincolato, perché non compete alla Corte costituzionale estendere, in via generale, il contraddittorio endoprocedimentale in un ambito riservato alla discrezionalità del legislatore, che ha introdotto distinti e variegati modelli di partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto impositivo. Benché nel tempo si sia assistito a progressive e ripetute aperture del legislatore, che hanno reso obbligatorio, in un sempre più consistente numero di ipotesi, il contraddittorio endoprocedimentale, tuttavia ancora difetta, nel vigente sistema tributario, una disciplina positiva che generalizzi in capo all'amministrazione finanziaria l'obbligo di attivare tale contraddittorio. Poiché la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale, spetta al legislatore il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, tenuto conto della pluralità di soluzioni possibili in ordine all'individuazione dei meccanismi con cui assicurare la formazione partecipata dell'atto impositivo, che ne modulino ampiezza, tempi e forme in relazione alle specifiche peculiarità dei vari procedimenti impositivi).

    Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 8/2020

    Questione inammissibile
    31 gennaio 2020

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).

    Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 12 Statuto del contribuente

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 187/2017

    Questione inammissibile
    13 luglio 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, tale da impedire il controllo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU), in quanto - secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, assunta come diritto vivente - garantisce al contribuente, a pena di invalidità dell'atto di accertamento, l'instaurazione del contraddittorio anticipato nei procedimenti relativi a tributi "non armonizzati", limitatamente ai soli controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente, e non anche per i controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori. La lacunosa descrizione della fattispecie di causa offerta dal rimettente, non consentendo di identificare le caratteristiche del procedimento che ha portato all'accertamento contestato né l'effettiva natura di quest'ultimo, impedisce il necessario controllo della Corte sulla rilevanza della questione. Infatti - anche ammettendo che l'accertamento oggetto del giudizio a quo non inerisca a "tributi armonizzati" (per i quali l'obbligo di contraddittorio preventivo deriva dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e che non sia stato preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente (nel qual caso è applicabile l'obbligo di contraddittorio di cui al censurato art. 12, comma 7) - rimane alla Corte precluso di verificare, ai fini della rilevanza, che nel caso di specie non ricorra una delle ipotesi (ad esempio, accertamento basato su parametri standardizzati, come gli studi di settore) nelle quali il contraddittorio preventivo è espressamente imposto da una specifica disposizione di legge, ciò che neutralizzerebbe in radice l'esigenza della verifica di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 12 del 2017, sull'inammissibilità della questione ove lacune descrittive impediscano la verifica della rilevanza ). Alla Corte costituzionale non è consentita la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016 ).

    Art. 12 Statuto del contribuente · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2000 al 13 luglio 2011. 88 parole aggiunte.

… operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il aggiunto: periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

    Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera d)) che "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari