La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed e' effettuata mediante processo verbale. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorita' giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorita' giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo puo' comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale

Testo vigente dal 3 dicembre 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3793/2026

    19 febbraio 2026

    In tema di accise, il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 impone - sia in caso di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio del contribuente, sia in caso di verifica presso gli uffici dell'Amministrazione doganale - la comunicazione al soggetto sottoposto a verifica di un processo verbale di constatazione o di altro atto equipollente recante la specifica indicazione dei fatti contestati, sicché la notificazione dell'avviso di pagamento o dell'atto di contestazione e/o irrogazione di sanzioni, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio ovvero prima della scadenza del termine per presentare osservazioni e richieste determina la nullità del provvedimento, salvi i casi di particolare e motivata urgenza.

    Art. 19 · Art. 12 Statuto del contribuente

    Rassegna di febbraio 2026, p. 133 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2011 al 3 dicembre 2016. 113 parole tolte, 243 parole aggiunte.

tolto: L'accertamento delle violazioniaggiunto: La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tolto: imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, aggiunto: tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della tolto: stessa legge, anche ai funzionari dell'amministrazione finanziaria. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate aggiunto: legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed e' effettuata mediante processo verbale. I processi verbali di tolto: accertamento dei reati aggiunto: constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti tolto: in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia al competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria al fine della liquidazione dell'imposta e delle penalita'. I aggiunto: sia alla competente autorita' giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorita' giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili. I processi verbali di constatazione tolto: attinenti alle accise, non relativi ad accertamento di reati, compilati dalla Guardia di finanza nei depositi fiscali sono trasmessi, in copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane o dell'Amministrazione autonoma aggiunto: di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo puo' comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato tolto: competenti per territorio. aggiunto: sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari