Corte costituzionale

Sentenza n. 427/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e

terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1989 dal

Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Taccon

Giancarlo e la Pellicceria T.G. di Toniolo Graziano, iscritta al n.

181 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con lettera in data 26 febbraio 1986 Taccon Giancarlo veniva

licenziato dal suo datore di lavoro "a seguito dei fatti accaduti il

giorno 14 febbraio 1986" e con effetto dal 17 febbraio 1986.

Avverso il licenziamento così motivato proponeva impugnazione

giudiziaria il lavoratore, assumendone la natura disciplinare e

l'illegittimità per mancata osservanza della procedura di cui

all'art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Il Pretore adito rigettava la domanda, ritenendo non applicabile

alla fattispecie la testé citata norma, per essere presso l'azienda

occupati meno di sedici dipendenti.

Il Tribunale di Vicenza, in sede di appello avverso tale

decisione, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, secondo e terzo comma, della citata legge n. 300 del

1970, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osservava al riguardo che l'impugnato licenziamento aveva

carattere sostanzialmente disciplinare, come dimostrato dall'espresso

riferimento a fatti accaduti il 14 febbraio 1986 (consistenti in

ingiurie e minacce in danno del datore di lavoro, che aveva perciò

proposto querela) nonché dall'intimazione in tronco del

licenziamento stesso: donde la rilevanza della questione relativa

alla suddetta normativa, interpretata, alla stregua della

giurisprudenza della Corte regolatrice, nel senso della sua

inapplicabilità all'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di

licenziamento disciplinare irrogato da datore di lavoro con meno di

sedici dipendenti.

Il giudice a quo osservava, poi, nel merito della questione che la

sancita non operatività della normativa de qua nell'area di

recedibilità ad nutum da parte del datore di lavoro (anche nel caso

in cui quest'ultimo non ritenga di avvalersi puramente e

semplicemente del correlativo potere, ma commini il licenziamento

come sanzione per una mancanza del lavoratore, così ponendo il

motivo disciplinare come determinante della sua volontà di recedere)

è viziata dall'incoerenza derivante dal fatto che le garanzie

procedimentali di cui al citato art. 7 della legge n. 300 del 1970 -

ed, in particolare, quelle della previa contestazione degli addebiti

e dell'ammissione del lavoratore a rendere le sue giustificazioni -,

denegate nel caso della massima sanzione (espulsiva) sono invece

accordate, ancorché in presenza di un numero di dipendenti inferiore

a sedici, in relazione all'irrogazione di sanzioni di minore entità:

ciò a maggior ragione quando si consideri la sostanziale differenza

fra licenziamento ad nutum e licenziamento disciplinare, nel quale

ultimo non esiste un motivo di recesso riconducibile a valori di tipo

puramente economico, bensì l'autonomo rilievo determinante di una

presunta infrazione di obblighi gravanti sul lavoratore, rispetto

alla quale quest'ultimo ha uno specifico interesse alla difesa, sia

al fine di evitare la perdita del posto di lavoro, sia a tutela della

propria dignità professionale e personale.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha preliminarmente

concluso nel senso dell'inammissibilità della questione, rilevando

che il Tribunale remittente non avrebbe precisato se il contestato

licenziamento era stato intimato ex art. 2118 ovvero ex art. 2119 del

codice civile, né se al rapporto di lavoro de quo fosse applicabile

un contratto collettivo che richiamasse espressamente, in tema di

licenziamenti per "mancanze", le garanzie procedimentali di cui

all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori: decisione, questa, già

adottata dalla Corte con ordinanza n. 1068 del 1988, in relazione ad

identica questione, anch'essa sollevata in carenza di precisazioni

siffatte.

Nel merito ha, poi, rilevato che la questione sarebbe, comunque,

infondata, non ravvisandosi il preteso difetto di coerenza della

normativa censurata, in quanto l'operatività delle garanzie

procedimentali in caso di sanzioni disciplinari, minori del

licenziamento, irrogate da datore di lavoro con meno di sedici

dipendenti, trova ragionevole giustificazione nel fatto che queste, a

differenza del licenziamento, sia pure disciplinare, intimato dal

medesimo datore di lavoro, possono essere effettivamente rimosse per

effetto dell'applicazione di dette garanzie, inidonee, invece, ad

impedire il risultato della risoluzione del rapporto di lavoro,

ottenibile ad nutum. Né, in senso dirimente, possono invocarsi le

necessità di tutela della dignità del lavoratore, che trovano

comunque adeguato presidio nei normali mezzi apprestati

dall'ordinamento. Considerato in diritto Il Tribunale di Vicenza dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, ove

interpretata alla stregua della giurisprudenza della Corte

regolatrice, nel senso della sua inapplicabilità all'ipotesi di

licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro con meno di

sedici dipendenti, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della

Costituzione perché le garanzie procedimentali previste dalla norma

censurata sarebbero applicate a lavoratori delle dette aziende per

sanzioni di minore entità, mentre il licenziamento c.d. disciplinare

oltre a produrre la perdita del posto di lavoro lede la dignità

professionale e personale del lavoratore.

La questione è fondata.

Questa Corte ha affermato (sentenza n. 204 del 1982; ordinanza n.

345 del 1988) che le garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300

del 1970 si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzione

disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva; il relativo

accertamento e la relativa qualificazione spettano ai giudici

remittenti e possono essere effettuati secondo l'indirizzo

giurisprudenziale affermatosi in materia.

Nella fattispecie il Tribunale di Vicenza ha qualificato il

licenziamento intimato di carattere sostanzialmente disciplinare.

Principi di civiltà giuridica ed innegabili esigenze di

assicurazione della parità di trattamento garantita dal precetto

costituzionale (art. 3 della Costituzione) richiedono che a favore

del lavoratore, colpito dalla più grave delle sanzioni disciplinari,

quale è quella espulsiva, con perdita del posto di lavoro e lesione

della dignità professionale e personale, siano assicurate le

garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori

specificamente a favore di colui al quale è stata inflitta una

sanzione disciplinare.

Il lavoratore deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione

contestata, la sanzione ed i motivi; deve essere, inoltre, posto

nella condizione di difendersi adeguatamente, di fare accertare

l'effettiva sussistenza dell'addebito in contraddittorio con l'altra

parte, cioè del datore di lavoro.

Queste ragioni attengono alle specie del licenziamento e ai motivi

che lo determinano e prescindono dal numero dei dipendenti impiegati

nell'impresa, il quale (numero) condiziona le conseguenze che

derivano dall'eventuale declaratoria di illegittimità del

licenziamento.

Sicché le garanzie di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori

devono essere riconosciute anche ai lavoratori di imprese che

occupino meno di sedici dipendenti e non possono essere omesse in

alcun caso a tutela del lavoratore.

Non vi è dubbio infatti che il licenziamento per motivi

disciplinari senza l'osservanza delle garanzie suddette può incidere

sulla sfera morale e professionale del lavoratore e crea ostacoli o

addirittura impedimenti alle nuove occasioni di lavoro che il

licenziato deve poi necessariamente trovare. Tanto più grave è il

pregiudizio che si verifica se il licenziato non sia posto in grado

grado di difendersi e fare accertare l'insussistenza dei motivi

"disciplinari", peraltro unilateralmente mossi e addebitati dal

datore di lavoro.

Del resto la sfera di operatività dell'art. 2118 del codice

civile, dopo gli interventi del legislatore in tema di licenziamento

(leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970) ispirati anche a

raccomandazioni internazionali (sessioni della Conferenza

internazionale del lavoro) (sentenza n. 2 del 1986), ed i numerosi

accordi sindacali che sono intervenuti e continuamente intervengono

in materia, si è molto ridotta e la norma non è più, quindi, una

regola del nostro ordinamento di efficacia generale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e

terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità

al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che

abbia meno di sedici dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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