Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto, in relazione alla gravita' e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato. Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti. Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art11 · fonte del testo

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