Art. 509 c.p. — Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, ((e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione)). 142 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758)) 142

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

142

Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".

Testo vigente dal 26 aprile 1995

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 136/1975

    Questione infondata
    11 giugno 1975

    L'art. 509, primo comma, del codice penale, sanziona l'inosservanza da parte del datore di lavoro o del lavoratore, delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro, con riferimento al sistema di fonti caratteristico già dell'ordinamento corporativo, soppresso con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il cui art. 43 ha mantenuto tuttavia in vigore per i rapporti collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, "le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative". L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, punisce il datore di lavoro, inadempiente agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della stessa legge (ossia dalle disposizioni degli accordi economici e contratti collettivi di diritto privato alle quali il Governo, con decreti delegati, abbia conferito efficacia "erga omnes"), con un'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione. Trattandosi dunque di norme penali diverse non è possibile istituire un puntuale raffronto, ne' scorgere una disparità di trattamento, tale da determinare l'incostituzionalità dell'art. 509 del codice penale.

    Art. 509 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 8/1966

    Illegittimità dichiarata
    8 febbraio 1966

    riunisce i giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019, concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le organizzazioni sindacali competenti,…

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 509 c.p. · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 55/1957

    Questione infondata
    17 aprile 1957

    Oggetto della tutela penale nella norma dell'art. 509, primo comma del codice penale che commina la sanzione della multa per il datore di lavoro o per il lavoratore, il quale non osservi gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, non è l'ordinamento corporativo, nel suo sistema ideologico ormai superato, ma l'interesse collettivo all'attuazione dei contratti stipulati, per tutti gli appartenenti ad una categoria di lavoratori e datori di lavoro, dalle organizzazioni sindacali che li rappresentano. La disposizione dell'art. 43 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, che sancisce la sopravvivenza dei contratti collettivi formati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo, porta come effetto la soppravvivenza della norma penale diretta a garantire l'osservanza di quei contratti. Tale norma non è incompatibile coi nuovi principi di organizzazione e libertà sindacale instaurati dalla Costituzione, ché anzi l'art. 39 della stessa Costituzione prevede la stipulazione di contratti collettivi efficaci erga omnes per comporre i conflitti di interessi fra imprenditori e prestatori d'opera. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 509, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 4, 35, 40 e 41 della Costituzione.

    Art. 509 c.p. · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sul delitto di inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro (art. 509) non vennero fatte osservazioni. Io, però, allo scopo di rendere più completa nel codice la tutela penale dei rapporti di lavoro, ho preveduto, oltre all'ipotesi dell'inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro, quella dell'inadempimento, da parte dei datori di lavoro o dei lavoratori, di patti contenuti in un contratto di lavoro; ipotesi finora preveduta nell'articolo 26 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 168

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 26 aprile 1995. 64 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, e' punito con la tolto: multa fino a lire cinquemila.

tolto: Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila. aggiunto: sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

    Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art509 · fonte del testo

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