Art. 47 — Contestazione degli addebiti

La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti effettuata dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio. L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni. I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio. La contestazione degli addebiti puo' essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entita' che comportino l'irrogazione della pena pecuniaria.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art47 · fonte del testo

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