Art. 77 — Iscrizione di ipoteca

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Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 77, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 189/2004

    Parametro
    24 giugno 2004

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bianco con le ordinanze in epigrafe…

    Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 91-bis Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 98 parole tolte, 83 parole aggiunte.

tolto: Se la procedura presso terzi promossa nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente assoggettato al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte esito negativo, gli indicati enti non possono effettuare pagamenti, a favore del contribuente, per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'art. 547 del codice di procedura civile, se questi non prova, con certificato rilasciato dall'esattoria, l'avvenuto pagamento delle imposte per le quali si e' proceduto. La disposizione non si applica a pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per leggeaggiunto: Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art77 · fonte del testo

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