Art. 78 — Avviso di vendita

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

  • a)le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
  • b)la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
  • c)l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  • d)il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  • e)l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
  • f)il prezzo base dell'incanto;
  • g)la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
  • h)l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
  • i)l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  • l)il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
  • m)l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita. (( Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo. ))

Testo vigente dal 21 agosto 2013 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 2001 al 21 agosto 2013. 55 parole aggiunte.

… confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita. aggiunto: Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art78 · fonte del testo

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