Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)- bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile "ratione temporis", ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
Art. 77 · Art. 37 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.
Rassegna di maggio 2026, p. 17 ↗