Art. 39 — Sospensione amministrativa della riscossione

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Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. 40a Il ricorso puo' essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio puo' procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ritenuta di acconto relativa a importi che hanno concorso alla formazione dell'imponibile iscritto a ruolo a titolo definitivo a seguito di accertamenti di ufficio senza che sia stata operata la detrazione della ritenuta di acconto. Non e' ammesso il rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati o che non hanno formato oggetto di accertamento d'ufficio. 26 36

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 1988, n. 67

26

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento".

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

33

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha disposto (con l'art. 80, comma 2) che le disposizioni del medesimo decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

36

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento".

40a

Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, non prevede piu' (con l'art. 71, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1996 al 1 gennaio 1997

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 112/1991

    Questione inammissibile
    11 marzo 1991

    Manifesta inammissibilità per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..

    Art. 15 Riscossione imposte sul reddito · Art. 39 Riscossione imposte sul reddito · Art. 53 Riscossione imposte sul reddito · Art. 54 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 398/1990

    Questione inammissibile
    31 luglio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa. - O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142/1988, 1158/1988 e 92/1990

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    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 92/1990

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, per averla il giudice a quo sollevata successivamente all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare di sospensione della riscossione dell'imposta, e quindi dopo avere esaurito con tale provvedimento ogni suo potere.

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    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 22 ottobre 2015 — 1 gennaio 2027in vigoreper 11 anni
  3. 30 giugno 2009 — 22 ottobre 2015per 6 anni
  4. 15 luglio 2003 — 30 giugno 2009per 6 anni
  5. 1 luglio 1999 — 15 luglio 2003per 4 anni
  6. 1 gennaio 1997 — 1 luglio 1999per 2 anni
  7. 26 ottobre 1996 — 1 gennaio 1997per 2 mesi
  8. 30 dicembre 1993 — 26 ottobre 1996per 3 anni
  9. 15 gennaio 1993 — 30 dicembre 1993per 12 mesi
  10. 14 marzo 1988 — 15 gennaio 1993per 5 anni
  11. 20 gennaio 1977 — 14 marzo 1988per 11 anni
  12. 16 ottobre 1973 — 20 gennaio 1977testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1993 al 26 ottobre 1996. 10 parole tolte, 72 parole aggiunte.

tolto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546aggiunto: Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della commissione di primo grado, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato dall'intendente di finanza ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Il ricorso puo' essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, non prevede piu' (con l'art. 71, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art39 · fonte del testo

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