Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]amministrativa della riscossione (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con provvedimento motivato trasmesso telematicamente all'agente della riscossione e notificato al contribuente. Il provvedimento puessere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. 2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
