Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]amministrativa della riscossione (articolo 28 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore pu con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'articolo 46 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
