Sono manifestamente non fondate - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che affida solo all'intendente di Finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva, e degli artt. 15, primo comma, e 39, secondo comma, stesso decreto, i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonché l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio in pendenza del giudizio di primo grado. Dacché tali questioni sostanzialmente coincidono con quelle già decise dalla Corte, che ne ha escluso la fondatezza, considerando che, contro gli atti esecutivi, il contribuente è tutelato, oltreché dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio. E che la garanzia cautelare non costituisce, a livello costituzionale, una componente essenziale della funzione giurisdizionale. - S. n. 63/1982.
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