[1]Sospensione dell'atto impugnato

[2](articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 117 la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 68. 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia. 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico. 4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza e' immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale e' impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico e' impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non e' impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non e' impugnabile. 5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui ((all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. 6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza. 8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale e' pendente il giudizio su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. 9. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026. 20 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… con «bollino di affidabilita' fiscale» sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo tolto: 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 aggiunto: 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art96 · fonte del testo

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