Responsabilità sanitaria

Art. 13 gelli bianco

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilita' Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, ((entro quarantacinque giorni)) dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione ((entro quarantacinque giorni)) comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardivita' o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilita' delle azioni di rivalsa o di responsabilita' amministrativa di cui all'articolo 9.

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2017 al 15 febbraio 2018. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro tolto: dieci aggiunto: quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera … introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro tolto: dieci aggiunto: quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art13 · fonte del testo

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