Art. 47-ter — Detenzione domiciliare

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La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

  • a)donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lei convivente; 65
  • b)padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • c)persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • d)persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • e)persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1. 1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, puo' essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte delle autorita' preposte al controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 65 La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. 19 31 Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

16

La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 aprile 1990, n. 215 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47- ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), cosi' come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Corte costituzionale

19

La Corte costituzionale con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 414 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di "persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali".

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1997, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 18/06/1997, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.

Corte Costituzionale

53

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-5 dicembre 2003, n. 350 (in G.U. 1a s.s. 10/12/2003, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.

Corte Costituzionale

65

La Corte Costituzionale, con sentenza 10- 12 giugno 2009, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non limita la punibilita' ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per piu' di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Testo in vigore dal 18 giugno 2009 al 20 maggio 2011

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 56/2021

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 2021

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 47- ter , comma 01, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale». La disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Milano, nel vietare la concessione della detenzione domiciliare ai detenuti ultrasettantenni condannati con l'aggravante della recidiva, è intrinsecamente irragionevole, anche in rapporto al principio di rieducazione e a quello di umanità della pena, a cui in particolare è ispirata. Essa infatti fa discendere gli effetti radicalmente preclusivi della misura in esame - indirizzata a consentire l'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza in ragione dell'età avanzata e della conseguente sofferenza addizionale connessa alla permanenza in carcere - da una valutazione di maggiore pericolosità sociale, compiuta dal giudice della cognizione unicamente ai fini della quantificazione della pena, che non è né attuale, né specifica rispetto alla sussistenza delle ragioni che potrebbero deporre a favore della detenzione domiciliare, alla luce di tutti i fattori normalmente considerati dal giudice di sorveglianza, i cui poteri discrezionali tornano così a riespandersi, perché valuti se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare, tenuto conto anche della sua eventuale residua pericolosità sociale, da apprezzarsi in concreto al momento della decisione sulla relativa istanza. ( Precedente citato: sentenza n. 50 del 2020 ). Mentre la recidiva rinviene nel fatto di reato il suo termine di riferimento, la condotta susseguente si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali. ( Precedente citato: sentenza n. 183 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione sono contrarie agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 291 del 2010, n. 189 del 2010 ).

    Art. 47-ter Ordinamento penitenziario · Art. 99 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 99/2019

    Ha colpito questo articolo
    19 aprile 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di intervento non a "rime obbligate" - formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente individua nella detenzione domiciliare "in deroga" - già presente nell'ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche - una risposta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alla denunciata assenza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica. Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, ferma restando la sua facoltà di intervenire con scelte diverse. Occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016 ).

    Art. 47-ter Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 211/2018

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 2018

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 47-ter, commi 1, lett. b), e 8, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La norma censurata dalla Corte d'appello di Firenze, stabilendo, con riferimento a tutte le categorie di detenuti ammessi alla detenzione domiciliare "ordinaria", che il condannato che si allontana dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen., era già stata giudicata illegittima - limitatamente alla sua lett. a), riferita alla madre - con sentenza n. 177 del 2009, costituendo un tertium comparationis omogeneo e pertinente la corrispondente, ma più flessibile, disciplina degli allontanamenti dal domicilio applicabile alla madre che si trovi in detenzione domiciliare speciale, dal momento che, in entrambi i casi, il legislatore persegue l'identica finalità, pur sulla base di diversi presupposti, di consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l'ingresso in carcere dei minori in tenera età. Il medesimo ragionamento va esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, poiché non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre, tenuto conto delle stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che risentono, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori. Non sussistono ragioni per non ribadire la necessità di abbinare a tale estensione anche l'esplicita previsione, già prevista per le madri, della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009; ordinanza n. 211 del 2009 ).

    Art. 47-ter Ordinamento penitenziario · Art. 8 Ordinamento penitenziario · Art. 385 c.p. · Art. 47-sexies Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (11)

Se ne mostrano 10 su 11, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 8 aprile 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 30 giugno 2020 — 8 aprile 2021per 9 mesi
  3. 11 maggio 2020 — 30 giugno 2020per un mese
  4. 1 maggio 2020 — 11 maggio 2020per 10 giorni
  5. 25 aprile 2019 — 1 maggio 2020per un anno
  6. 29 novembre 2018 — 25 aprile 2019per 5 mesi
  7. 22 febbraio 2014 — 29 novembre 2018per 5 anni
  8. 20 agosto 2013 — 22 febbraio 2014per 6 mesi
  9. 20 maggio 2011 — 20 agosto 2013per 2 anni
  10. 18 giugno 2009 — 20 maggio 2011per un anno
  11. 8 dicembre 2005 — 18 giugno 2009per 4 anni
  12. 11 dicembre 2003 — 8 dicembre 2005per un anno
  13. 24 novembre 2000 — 11 dicembre 2003per 3 anni
  14. 14 giugno 1998 — 24 novembre 2000per 2 anni
  15. 19 giugno 1997 — 14 giugno 1998per 12 mesi
  16. 15 giugno 1993 — 19 giugno 1997per 4 anni
  17. 28 novembre 1991 — 15 giugno 1993per un anno
  18. 13 luglio 1991 — 28 novembre 1991per 5 mesi
  19. 19 aprile 1990 — 13 luglio 1991per un anno
  20. 31 ottobre 1986 — 19 aprile 1990testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2005 al 18 giugno 2009. 3 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: 01.La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro … ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penaleaggiunto: . La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte …

… detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni. tolto: 1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in … cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penaleaggiunto: . Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 10- 12 giugno 2009, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non limita la punibilita' ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per piu' di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47ter · fonte del testo

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