Codice di procedura penale

Art. 284 c.p.p. — Arresti domiciliari

Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 181a Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. ((1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo' essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente)) Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita' lavorativa. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 aprile 2011, n. 62

181a

con decorrenza dal 1 gennaio 2014

La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 326/2013

    Questione inammissibile
    27 dicembre 2013

    È manifestamente inammissibile, perché priva di rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5- bis , cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, ai fini del divieto di applicazione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione. Infatti, considerato che i reati per i quali si procede nel processo principale sono stati commessi entro il termine di cinque anni computato dal giorno dell'evasione, l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun rilievo in detto giudizio, poiché l'applicazione degli arresti domiciliari resterebbe preclusa anche se il dies a quo fosse riferito alla commissione del reato di evasione invece che alla relativa condanna. - Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nel caso in cui l'accoglimento della questione non abbia alcun rilievo nel giudizio a quo , v. la citata ordinanza n. 315/2012.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 111 cost. · Art. 284 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 365/2004

    Questione inammissibile
    26 novembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il quale stabilisce che “non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede”. Il giudice ‘a quò, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, che si traduce in un palese difetto di motivazione sulla rilevanza, impedendo così alla Corte di esercitare la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. - V. ordinanze citate nn. 309 e 291/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 284 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 130/2003

    Questione infondata
    16 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, nella parte in cui preclude il ricorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'imputato che sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti il fatto per il quale si procede. Infatti: a) non può ritenersi soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice l'apprezzamento del tipo di misura in concreto ritenuta necessaria, ben potendo tale scelta essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, né si può disconoscere al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge; b) non subisce alcuna limitazione il diritto alla salute, essendo previsto un sistema cautelare specifico nei confronti delle persone che versino in condizioni di salute particolarmente gravi. - In una prospettiva analoga, riferita all'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., v. citata ordinanza n. 40/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 32 cost. · Art. 284 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2015 al 4 dicembre 2018. 17 parole aggiunte.

… modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. aggiunto: 1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo' essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art284 · fonte del testo

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