Codice penale

Art. 146 c.p. — Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

[1]L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:

  • 1)((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48));
  • 2)((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48));
  • 3)se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Corte Costituzionale

145

La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti".

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 308/1994

    Questione inammissibile
    15 luglio 1994

    Estendere, come richiesto dal giudice 'a quò, il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali è stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non è prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalità legislativa la scelta tra una pluralità di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneità dei presupposti e delle finalità che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come già ritenuto dalla Corte, vi è l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singularè, è inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 212 c.p. · Art. 147 c.p. · Art. 146 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 2014 al 12 aprile 2025. 90 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.

1) tolto: se deve aver luogo nei confronti di donna incinta aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48;

2) tolto: se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48;

tolto: Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla responsabilita' genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art146 · fonte del testo

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