Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1996 dal

magistrato di sorveglianza di Palermo nel procedimento relativo a

Brandaleone Stefano, iscritta al n. 1236 del registro ordinanze 1996

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il magistrato di sorveglianza di Palermo solleva, in

riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 32 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come modificata dalla legge

10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede, per il caso di

denunzia del condannato per il reato di evasione (art. 47-ter, comma

8, dell'ordinamento suddetto), la "sospensione automatica della

detenzione domiciliare". Premesso che il condannato aveva ottenuto

l'ammissione a tale beneficio, da parte del competente tribunale di

sorveglianza, sulla base dell'art. 47-ter, comma 1, n. 2 ("persona

in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti

contatti con i presidi sanitari territoriali"), "con il divieto di

allontanarsi dalla propria abitazione, ad eccezione degli spostamenti

da e per i presidii sanitari territoriali, secondo le modalità

previamente concordate con il Centro di servizio sociale per adulti

di Palermo e con obbligo di comunicazione all'organo di vigilanza

dell'uscita e del rientro nell'abitazione", che il condannato stesso

viveva da solo in un "alloggio ubicato in un sottoscala costituito da

una sola stanza ... sprovvisto di telefono, con problemi di

approvvigionamento idrico e carente delle condizioni obiettive per

poter cucinare i pasti" e che la denuncia era stata inoltrata perché

"in occasione di un intervento di vigilanza il detenuto non era stato

trovato all'interno dell'abitazione", essendosi, come riferito dallo

stesso in occasione di altro sopralluogo effettuato due ore dopo,

"allontanato temporaneamente per effettuare una telefonata", il

magistrato rimettente osserva che la norma impugnata impone al

magistrato di sorveglianza una "acritica presa d'atto", che impedisce

qualsiasi apprezzamento delle circostanze concrete e delle ragioni

che possono giustificare o meno l'interruzione della misura

alternativa in questione secondo i suoi presupposti ed i suoi fini.

Violato sarebbe dunque, a parere del giudice a quo in primo luogo

il principio di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,

che esclude ogni presunzione di colpevolezza, in quanto la

sospensione della detenzione domiciliare è legata alla mera

comunicazione della notizia di reato, determinando "una sorta di

effetto potestativo nella sfera giuridica del denunciato,

comprimendone la libertà personale", indipendentemente e prima di

qualsiasi verifica, anche sommaria, della fondatezza della denuncia,

della sussistenza o meno di giustificati motivi o di circostanze

esimenti, nonché al di fuori di qualsiasi apprezzamento in ordine

alle esigenze di tipo cautelare che giustifichino il provvedimento

restrittivo. Il tutto, sottolinea il rimettente, aggravato dalla

possibilità che tale misura restrittiva si protragga anche per tempi

lunghi, in attesa del definitivo esito giudiziario della denuncia per

evasione e senza che neppure esista un termine finale di efficacia

del provvedimento sospensivo, a differenza di quanto è invece

previsto per la sospensione cautelativa delle misure alternative

dall'art. 51-ter dello stesso Ordinamento penitenziario.

La norma si porrebbe poi in contrasto con la funzione rieducativa

della pena, giacché riconnette l'automatico effetto interruttivo

della detenzione domiciliare alla semplice denuncia per evasione, a

prescindere dalla verifica circa l'idoneità di tale condotta ad

interrompere il rapporto esecutivo ed il percorso risocializzativo,

riabilitativo e terapeutico.

Vulnerato sarebbe inoltre l'art. 32 della Costituzione, attesa

l'indifferenza normativa verso le conseguenze lesive del bene della

salute che la sospensione automatica della detenzione domiciliare

può determinare nei confronti di soggetti che - come il condannato

nel caso di specie - versino in condizioni di salute particolarmente

gravi.

Si appaleserebbe, infine, un contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto il legislatore riserva un trattamento

irragionevolmente deteriore nell'ipotesi di denuncia per evasione del

detenuto domiciliare, mentre, in presenza di denunce o in pendenza di

procedimenti per reati assai più gravi dell'evasione verificatisi

nel corso della esecuzione, rimette la valutazione in ordine alla

sospensione cautelativa della misura alternativa alla

discrezionalità del magistrato di sorveglianza a norma dell'art.

51-ter dell'ordinamento penitenziario.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A

parere della Avvocatura non sussiste violazione dell'art. 27, secondo

comma, della Costituzione, in quanto la sospensione di un beneficio

non costituisce di per sé violazione della presunzione di non

colpevolezza, considerato che quel principio non esclude

l'applicazione di limitazioni alla libertà personale per i motivi

previsti dall'ordinamento. Neppure violato sarebbe l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, in quanto lo stato di malattia legittima

l'applicazione di misure alternative purché ne siano rispettate le

prescrizioni, mentre provvedimenti restrittivi "non sono

incompatibili di per sé con lo stato di malattia, conservando pur

anche finalità educative". Per le stesse ragioni non sarebbe violato

neppure l'art. 32 della Costituzione. In merito, poi, al dedotto

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, conclude l'Avvocatura, la

peculiarità che caratterizza nella specie il reato di evasione rende

la previsione censurata "ben diversa da quella in cui si verifichi la

commissione di altri tipi di reato per i quali, mancando una

connessione diretta con il modo di espiazione della pena, bene è

prevista una valutazione discrezionale del giudice". Considerato in diritto

1. - Il magistrato di sorveglianza di Palermo, ricevuta dal

commissariato di pubblica sicurezza una denuncia per il reato di

evasione ascritto ad un condannato che fruiva del beneficio della

detenzione domiciliare concessogli dal tribunale di sorveglianza ai

sensi dell'art. 47-ter, comma 1, n. 2, dell'ordinamento

penitenziario, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 47-ter, ultimo comma, che a suo avviso impone di

pronunciare l'immediata sospensione della misura alternativa non

appena perviene al magistrato di sorveglianza la notitia del reato di

cui al comma ottavo dello stesso articolo.

Il giudice rimettente considera che l'automatismo imposto dalla

norma denunciata urti contro quattro norme della Costituzione, e

precisamente contro i commi secondo e terzo dell'art. 27, contro

l'art. 32 e contro l'art. 3.

Il principio secondo cui "l'imputato non è considerato colpevole

sino alla condanna definitiva" sarebbe violato da una disposizione

che impone una misura restrittiva della libertà personale (nella

specie il trasferimento in carcere) di persona che non è neanche

imputata, ma soltanto denunciata, senza alcuna previa possibilità di

verifica giudiziale circa la fondatezza della notizia stessa (che

potrebbe, in ipotesi, provenire anche da soggetti privati), circa

l'esistenza o meno di giustificati motivi dell'allontanamento

dall'abitazione nel quale sia stato nella denuncia identificato il

reato, circa l'esistenza o meno di altre circostanze esimenti,

nonché del tutto al di fuori di ogni valutazione circa la

sussistenza di esigenze cautelari che giustifichino il trattamento

più restrittivo. E questa situazione risulta ancora più grave -

aggiunge il magistrato rimettente - quando si consideri la durata dei

processi penali e il fatto che non sia neanche previsto (come invece

nell'art. 51-ter dello stesso ordinamento penitenziario) un termine

finale di efficacia del provvedimento sospensivo.

Secondo il giudice a quo sarebbe anche violato il terzo comma dello

stesso art. 27 perché il denunciato automatismo della sospensione

contrasterebbe con la funzione rieducativa della pena, impedendo ogni

verifica circa l'idoneità della condotta denunciata (nella specie,

allontanamento dall'abitazione per qualche ora) ad interrompere il

rapporto esecutivo come stabilito nel provvedimento del tribunale di

sorveglianza ed il relativo percorso risocializzativo, riabilitativo

e terapeutico intrapreso.

Ancora, sarebbe violato l'art. 32 della Costituzione quando,

trattandosi, come nella specie, di condannato ritenuto dal tribunale

in condizioni di salute particolarmente gravi, la cessazione dello

stato di detenzione domiciliare senza alcun accertamento potrebbe

indurre conseguenze lesive della salute, alle quali l'ordinamento non

può essere indifferente sino al punto da anteporvi automaticamente

la violazione del bene oggetto della norma incriminatrice

dell'evasione. Il magistrato rimettente ricorda al riguardo che la

particolare previsione del n. 2 del primo comma dell'art. 47-ter,

sottolinea come requisito della concessione del beneficio, oltre alle

condizioni di salute particolarmente gravi, la necessità di costanti

contatti con i presidi sanitari territoriali, contatti che possono

imporre frequenti allontanamenti del soggetto dall'abitazione.

Al riguardo l'ordinanza richiama la sentenza n. 186 del 1995 di

questa Corte, che nei confronti della revoca della liberazione

anticipata, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 54,

terzo comma, dell'ordinamento penitenziario in quanto esso legava

automaticamente la revoca ad una condanna per delitto non colposo

anziché ad una valutazione di incompatibilità della condotta con il

mantenimento del beneficio. A fortiori ogni automatismo dovrebbe

essere escluso, ove sia in giuoco la salute del condannato.

Infine la disposizione denunciata violerebbe il principio di

ragionevolezza e di razionale uniformità del trattamento normativo,

come risulterebbe dal confronto del suo contenuto con quelli

dell'art. 51-ter, dello stesso ordinamento penitenziario, che

sottopone la sospensione cautelativa delle misure alternative (che

può essere determinata anche dalla commissione di reati più gravi

di quello di evasione), ad una valutazione discrezionale del

magistrato di sorveglianza. Secondo tale disposizione il magistrato

stesso provvede con decreto motivato ed è previsto un termine finale

di efficacia della sospensione ove non intervenga la revoca da parte

del tribunale.

L'art. 51-ter, già ricordato nell'ordinanza del giudice a quo a

proposito delle censure sollevate in nome dell'art. 27, secondo

comma, della Costituzione, viene espressamente indicato, a proposito

del richiamo all'art. 3 della Costituzione, come tertium

comparationis.

2. - Il dubbio di costituzionalità avanzato dal giudice rimettente

sulla base dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

mancanza di uniformità di trattamento del caso in esame rispetto a

quanto viceversa disposto dall'art. 51-ter dell'ordinamento

penitenziario, non è fondato.

Detto art. 51-ter, giova ricordare, fu inserito nell'ordinamento

penitenziario (originariamente fissato nella legge 26 luglio 1975, n.

354) con la stessa legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale fu

introdotto l'istituto della detenzione domiciliare: la cui menzione,

accanto a quelle dell'affidamento in prova al servizio sociale e

della semilibertà, fu frutto di un emendamento proposto durante la

discussione delle varie innovazioni nel Senato della Repubblica (Atti

Assemblea, 5 giugno 1986). Una disciplina così fortemente

differenziata stabilita in uno stesso contesto normativo, elaborato

nel medesimo torno di tempo, non può non avere una sua ragione. E la

ragione, nonostante il silenzio dei lavori preparatori, è da

rinvenirsi nella forte valenza del reato di evasione (e delle

infrazioni ad esso assimilate, come quella dell'allontanamento dalla

propria abitazione, di cui al comma 8 dell'art. 47-ter) rispetto alle

misure alternative consentite nel quadro del regime penitenziario.

L'evasione (comprese in questa le forme assimilatevi dalla legge)

rappresenta una specifica rottura con tale regime e in particolare

con i presupposti delle misure alternative. E ciò giustifica una

sua specifica considerazione da parte della legge, sia come causa di

sospensione che come causa di revoca del trattamento stabilito dal

tribunale di sorveglianza in alternativa alla detenzione. In tale

contesto una comparazione con la commissione di altri reati, anche

più gravi dell'evasione, a cui può dar luogo la sospensione

cautelativa di cui all'art. 51-ter, non è possibile. La regola

fissata nell'ultimo comma dell'art. 47-ter (sulla quale, si ripete,

non v'è traccia - al di là della proposta del relatore, senatore

Gallo, approvata dal Senato e poi dalla Camera - di specifici

interventi nei lavori parlamentari che precedettero la legge n. 663

del 10 ottobre 1986) fu evidentemente mutuata da quella già

esistente sin dal 1975 nell'art. 51 dell'ordinamento penitenziario

relativamente alla semilibertà. In quest'ultimo articolo, l'assenza

dall'istituto penitenziario senza giustificato motivo per un tempo

maggiore delle dodici ore dà luogo al delitto di evasione (art. 51,

comma terzo) e la denuncia per tale delitto importa la sospensione

del beneficio, mentre la condanna per il delitto stesso importa la

revoca.

Disconoscere la specificità dell'infrazione consistente

nell'evasione rispetto alle altre infrazioni di qualsiasi genere non

è possibile senza togliere al sistema penitenziario uno dei cardini

del suo funzionamento.

Sotto altro profilo non appare del tutto appropriato neanche il

richiamo che, sempre a proposito del parametro costituito dall'art.

3 della Costituzione, l'ordinanza del giudice a quo fa alla sentenza

n. 186 del 1995, con cui questa Corte ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma terzo,

dell'ordinamento penitenziario sostituendo, come presupposto della

revoca, alla condanna per delitto non colposo commesso nel corso

dell'esecuzione della pena l'incompatibilità determinata dalla

condanna stessa con il mantenimento del beneficio. A parte il fatto

che l'art. in questione riguarda un caso di revoca, e non di

sospensione, il beneficio denominato "liberazione anticipata"

consiste in detrazioni di pena che per lo più intervengono durante

il corso dell'esecuzione e che solo in alcune situazioni possono

determinare, di fatto, in forza di quelle detrazioni, la cessazione

del regime detentivo. La citata sentenza di questa Corte sottolinea

la valenza del tutto particolare che l'istituto suddetto è chiamato

a svolgere nella evoluzione del rapporto esecutivo e agli effetti del

trattamento rieducativo, anche per la particolare collaborazione che

richiede da parte del condannato. Tuttavia, ciò doverosamente

premesso per rilevare la differenza tra le due situazioni, deve

affermarsi che sarebbe auspicabile che il legislatore unificasse in

relazione alle varie misure alternative i presupposti sia della

sospensione che della revoca, devolvendo l'applicazione di questi

istituti, pur tenendo rigorosamente conto di determinati presupposti

indicati dalla legge, alla prudente valutazione del giudice riferita

alla compatibilità o meno con la prosecuzione della prova: così

come la legge dispone oggi per il solo affidamento in prova al

servizio sociale (art. 47, penultimo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354).

3. - Ma se non è conferente la comparazione della disposizione

denunciata con quanto stabilito dall'art. 51-ter, in relazione a

cause di sospensione diverse dalla denuncia per evasione, diversa è

invece la prospettiva aperta dall'ordinanza del giudice a quo sul

piano della ragionevolezza del sistema instaurato con la sospensione

automatica della detenzione domiciliare.

Prima di tutto è da rilevare che anche nel sistema dell'art. 51,

relativo alla semilibertà, il reato di evasione mediante assenza

dall'istituto penitenziario vede il proprio termine iniziale soltanto

dopo dodici ore dal mancato rientro in istituto. Nelle prime dodici

ore di assenza scattano soltanto una punizione in via disciplinare e

la proposta di revoca della concessione del beneficio. Nella

sospensione prevista dall'ultimo comma dell'art. 47-ter non vi è

traccia di una simile differenziazione, e ciò nonostante il fatto

che il mancato rientro in istituto nel caso della semilibertà sia

più significativo per la rottura unilaterale del rapporto esecutivo

di quanto possa esserlo un allontanamento di poche ore dalla propria

abitazione. Il caso di cui all'ordinanza del giudice a quo, dove la

denuncia si riferiva ad un allontanamento durato non più di due ore,

è in proposito esemplare.

Inoltre, mentre la revoca, prevista nella stessa disposizione

denunciata (come in quella dell'art. 51, quarto comma, per la

semilibertà) consegue ad una condanna, ed è dunque preceduta da un

completo accertamento giudiziale quanto meno sull'esistenza del reato

in tutti i suoi estremi oggettivi e soggettivi, e sulle eventuali

cause di giustificazione o di scusa, nulla del genere accade per la

sospensione. In assenza di indirizzi giurisprudenziali interpretativi

sul punto (essi esistono solo limitatamente alla revoca della

semilibertà), questa Corte non può che partire dalla non

implausibile interpretazione della disposizione data dal giudice a

quo, il quale si ritiene assolutamente vincolato al presupposto della

semplice denuncia di reato senza spazio per un accertamento, sia pure

incidentale e limitato alla verifica del fumus boni iuris sulla

esistenza del reato. E questo automatismo, non preceduto da alcun

accertamento giudiziale neppure in via di delibazione, urta

indubbiamente contro il principio di ragionevolezza.

4. - Alla luce del criterio di ragionevolezza la disposizione

denunciata a questa Corte dal giudice a quo va peraltro vista anche

con riguardo agli altri parametri costituzionali invocati: esclusione

di presunzioni di colpevolezza, funzione rieducativa della pena,

tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.

La questione è fondata sotto questi ultimi due aspetti (funzione

rieducativa della pena e tutela della salute individuale), restando

assorbita ogni considerazione sul profilo relativo all'esclusione di

presunzioni di colpevolezza.

5. - La misura alternativa alla detenzione denominata detenzione

domiciliare è indubbiamente caratterizzata da una finalità

umanitaria ed assistenziale, come rilevato anche da questa Corte

(sentenza n. 165 del 1996) e come è sottolineato dal suo

riconnettersi prevalentemente a condizioni di salute della persona

condannata alla pena della reclusione non superiore a tre anni: art.

47-ter, comma 1, nn. 1), 2), 3) e in parte anche n. 4). Tuttavia non

può negarsi che essa ha in comune con le altre misure alternative -

come avverte anche

la giurisprudenza della Corte di cassazione (e prima ancora - sia

pure incidentalmente - la ordinanza n. 327 del 1989 di questa Corte)

- la finalità della rieducazione e del reinserimento sociale del

condannato. E alla possibilità del raggiungimento di tale finalità,

così come ben può guardarsi nel momento della concessione del

beneficio, deve indubbiamente guardarsi anche nel momento in cui si

sia chiamati a procedere alla sospensione del trattamento. Una

brusca ed automatica sospensione di tale trattamento può

interrompere senza sufficiente ragione un percorso risocializzativo e

riabilitativo; sì che occorre riconoscere che la sospensione

automatica, senza valutazione delle circostanze in cui

l'allontanamento denunciato come reato è avvenuto, confligge con la

finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e

dunque anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento

penitenziario.

6. - La disposizione denunciata come viziata da illegittimità

costituzionale urta, senza dubbio, anche contro l'art. 32 della

Costituzione.

L'istituto della detenzione domiciliare risponde indubbiamente - e

in modo primario nella maggior parte delle ipotesi previste dalla

legge come presupposti della concessione - anche ad una finalità

volta alla protezione della salute del condannato. Il fare

bruscamente cessare tale regime, sulla base di una semplice denuncia

(l'ordinanza ricorda che potrebbe trattarsi anche della denuncia di

un privato), senza che il magistrato di sorveglianza possa vagliare

la compatibilità della traduzione in carcere con le condizioni di

salute del condannato stesso, e senza dare il tempo al competente

tribunale di sorveglianza di valutare l'esperibilità di altre misure

in quei casi in cui queste siano ammesse o imposte dalla legge,

rappresenta indubbiamente una lesione, o quanto meno un grave rischio

di lesione, di un bene tutelato come fondamentale dalla Costituzione.

7. - Alla luce dei riferiti rilievi spetterà dunque al magistrato

di sorveglianza verificare, caso per caso, se la condotta posta in

essere dal condannato, ed in ordine alla quale è stata presentata

denuncia per il delitto di cui al comma 8 dell'art. 47-ter

dell'ordinamento penitenziario, presenti le caratteristiche,

soggettive ed oggettive, di una non giustificabile sottrazione

all'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo

altrimenti indicato ai sensi di detto art. 47-ter, disponendo quindi

soltanto in ipotesi di positivo riscontro la sospensione della misura

alternativa. Decisione, quest'ultima, che, proprio perché derivante

da un apprezzamento di merito della situazione di specie,

necessariamente dovrà essere adottata con le forme del provvedimento

motivato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nella parte in cui fa derivare automaticamente la

sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una

denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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