Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1996 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter primo

comma, numero 3, e settimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa

il 16 maggio 1995 dal tribunale di sorveglianza presso la Corte

d'appello di Trieste nel procedimento di sorveglianza nei confronti

di Brunetti Luigi, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di sorveglianza in cui un

condannato alla pena di anni 12 e mesi 4 di reclusione, quasi

ottantenne, chiedeva il differimento dell'esecuzione della pena ai

sensi dell'art. 147 del codice penale (per grave infermità fisica),

e in subordine la concessione della detenzione domiciliare (in quanto

persona ultrasessantenne parzialmente inabile), ai sensi dell'art.

47-ter, primo comma, numero 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), il tribunale di sorveglianza

presso la Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 16 maggio

1995, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 1995, dopo aver respinto

la domanda di differimento dell'esecuzione della pena, avendo

ritenuto escluse la gravità delle condizioni fisiche del condannato

e l'incompatibilità delle stesse con la detenzione, e dopo avere

escluso parimenti l'applicabilità dell'ipotesi di concessione della

detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, primo comma, numero

2, della stessa legge n. 354 del 1975 (persona in condizioni di

salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i

presidii sanitari territoriali), ha ritenuto invece integrata la

fattispecie prevista dal citato numero 3 del primo comma, art.

47-ter, per l'età e la parziale invalidità del condannato.

Constatato peraltro che detto art. 47-ter limita la possibilità di

concedere il beneficio della detenzione domiciliare alle ipotesi in

cui la reclusione da scontare, anche se costituente residuo di

maggior pena, non supera i tre anni - limite nella specie largamente

superato -, il tribunale di sorveglianza, su istanza di parte, ha

rimesso a questa Corte questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 47-ter

primo comma, numero 3, e settimo comma, della legge 26 luglio 1975 n.

354 (articolo aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n.

663), "nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione

domiciliare per il condannato di età superiore a sessanta anni se

inabile, anche parzialmente, qualora la pena residua che il medesimo

deve espiare superi i tre anni".

Ad avviso del giudice remittente la concessione della detenzione

domiciliare consentirebbe nel caso concreto il contemporaneo rispetto

del principio di certezza dell'esecuzione della pena e di quelli di

uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di tutela della

salute, della funzione rieducativa della pena e del divieto di

trattamenti contrari al senso di umanità, mentre l'esecuzione della

pena in carcere comprimerebbe il diritto alla salute del condannato e

si porrebbe in netto contrasto con gli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

La ratio del primo comma, numero 3, dell'art.47-ter consisterebbe

nella opportunità di evitare la detenzione in carcere per soggetti

ormai anziani ed inabili, la cui pericolosità sociale sarebbe del

tutto contenibile mediante le prescrizioni che accompagnano la

detenzione domiciliare. Il limite dei tre anni di pena sarebbe,

secondo il giudice remittente, incongruo in relazione a tale ratio:

non sarebbe ragionevole prevedere la concessione della detenzione

domiciliare a soggetti ultrasessantenni inabili che debbano scontare

una pena residua inferiore a tre anni, e non a un ottantenne inabile

che debba scontare una pena maggiore. Tale esclusione comporterebbe

una violazione dell'art. 3 della Costituzione per il trattamento

diverso attribuito a situazioni che, sotto il profilo della

pericolosità sociale, dell'età avanzata e delle patologie

presentate, dovrebbero essere meritevoli di identica tutela. Il

limite dei tre anni di pena apparirebbe inoltre irragionevole e

inadeguato poiché la legge prevede la revoca della detenzione

domiciliare, oltre che in caso di violazione dei relativi obblighi,

quando vengano a cessare le condizioni previste.

Il giudice remittente ritiene dunque indispensabile l'intervento

della Corte costituzionale "per ristabilire, se del caso,

l'equilibrio del sistema normativo ed eliminare una disparità di

trattamento di situazioni simili e quindi una irragionevole

discriminazione", non sembrandogli ostativo il limite della

discrezionalità del legislatore.

Infine il giudice ritiene che nella specie sarebbe evidente la

violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità,

e cioè di afflizioni eccessive e non strettamente connesse alla

privazione della libertà personale durante l'esecuzione della pena,

la quale perderebbe così anche la sua funzione di rieducazione e

potrebbe facilmente comportare, nella specie, l'aggravamento delle

condizioni psichiche del condannato e quindi il suo ricovero in

ospedale psichiatrico giudiziario.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione.

L'interveniente - premesso che il riferimento dell'ordinanza al

settimo comma dell'art. 47-ter appare frutto di un errore materiale -

afferma che nella specie non possono considerarsi uguali o omogenee

le situazioni raffrontate, in quanto la differenza starebbe nella

quantità di pena da scontare, elemento per nulla trascurabile; e

pertanto non sarebbe violato il principio di uguaglianza né il

criterio di ragionevolezza.

Nemmeno potrebbe ravvisarsi la violazione dell'art. 27 della

Costituzione, in quanto la scelta operata dalla norma in ordine al

limite di pena rientrerebbe pienamente nella discrezionalità del

legislatore trattandosi di decisione di natura squisitamente

politica, così come il divieto di concessione di altre misure

alternative alla detenzione per i condannati che abbiano commesso

determinati delitti, divieto ritenuto non contrastante con la

Costituzione dalla sentenza n. 107 del 1980 di questa Corte. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe il solo numero 3 del primo

comma dell'art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario, relativo al

caso del condannato ultrasessantenne inabile anche parzialmente,

ancorché il limite dei tre anni di reclusione da scontare sia

previsto in via generale dalla norma come condizione per la

concessione del beneficio della detenzione domiciliare in tutte le

ipotesi in essa previste; ed è sollevata esclusivamente con

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

benché la motivazione dell'ordinanza faccia più volte riferimento

anche alle esigenze di tutela del diritto alla salute del condannato,

e ancorché l'instante avesse eccepito anche la violazione dell'art.

32 della Costituzione. L'estensione, poi, della censura al settimo

comma dello stesso art. 47-ter - ai cui sensi la detenzione

domiciliare deve essere revocata "quando vengono a cessare le

condizioni previste nel primo comma 1" - non modifica sostanzialmente

la portata della questione come individuata dal remittente: dalla

previsione di detto settimo comma, infatti, il giudice a quo si

limita a trarre argomento per motivare la censura mossa alla

disposizione di cui al primo comma.

Il dubbio di costituzionalità sollevato riguarda dunque solo la

pretesa irragionevolezza - nel caso di condannato ultrasessantenne

invalido - del limite massimo di entità della pena da scontare,

stabilito dalla norma ai fini della possibilità di concedere la

detenzione domiciliare, limite la cui operatività darebbe altresì

luogo all'imposizione di un trattamento, quello carcerario, contrario

in concreto al senso di umanità e contrastante con la funzione

rieducativa della pena, violando così anche l'art. 27, terzo comma,

della Costituzione.

2. - La questione, circoscritta nei termini indicati, è infondata.

La detenzione domiciliare, com'è noto, è istituto nuovo (a parte

limitati precedenti rinvenibili nel codice penale del 1889 e ancor

prima in alcuni codici preunitari) introdotto nell'ordinamento

penitenziario con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha aggiunto,

fra l'altro, l'art.47-ter alla legge 26 luglio 1975, n. 354), e

successivamente esteso - quanto a condizioni di applicabilità -

dall'art. 3 del d.-l. 14 luglio 1993, n. 187, convertito dalla legge

12 agosto 1993, n. 269.

All'istituto in questione viene attribuita una finalità

essenzialmente umanitaria ed assistenziale, pur nella varietà delle

ipotesi previste, che vanno da quella della donna incinta o con prole

convivente di età inferiore a cinque anni, a quelle della persona in

condizioni di salute particolarmente gravi o ultrasessantenne inabile

anche parzialmente, a quella del minore di ventuno anni che abbia

comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia

(numeri da 1 a 4 dell'art. 47, terzo comma, della legge n. 354 del

1975).

Inserita dal legislatore fra le misure alternative alla detenzione

di cui al titolo I, capo VI, dell'ordinamento penitenziario, la

detenzione domiciliare tende in sostanza a permettere, in

considerazione di talune condizioni soggettive del condannato, una

modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, senza particolari

finalità rieducative che non siano quelle collegabili all'esclusione

del regime carcerario (essa non presuppone infatti, a differenza di

altre vere e proprie misure alternative alla detenzione come

l'affidamento al servizio sociale o la semilibertà, l'osservazione

della personalità del condannato, e comporta l'esclusione di ogni

"trattamento" penitenziario, benché non l'assenza di interventi del

servizio sociale: cfr. art. 47-ter commi 4 e 5), e non senza un

generico fine di deflazione della popolazione carceraria.

In ogni caso, non diversamente dalle altre misure alternative, la

detenzione domiciliare è collegata dalla legge a condizioni

obiettive attinenti all'entità della pena da scontare.

Come l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art.

47, o quello previsto in casi particolari dall'art. 47-bis, la

detenzione domiciliare può essere concessa solo se la pena da

scontare, anche come residuo di maggior pena, non supera i tre anni

se si tratta di reclusione (nessun limite invece è previsto in caso

di condanna all'arresto, che però conosce per sua natura analoga

limitazione temporale: cfr. art. 25 cod. pen.); mentre a sua volta la

concessione della semilibertà è condizionata o alla specie e

all'entità della pena da espiare, o, in alternativa, alla previa

espiazione di una parte della pena detentiva (art. 50, commi 1 e 2,

ord. penit.). Il legislatore ha poi introdotto ulteriori condizioni

attinenti ai reati cui la condanna si riferisce e all'assenza di

collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva (art. 4-bis,

nonché art. 58-quater, commi 1 e 4), e divieti temporanei di

concessione del beneficio in relazione ad ulteriori comportamenti

illeciti del condannato (art. 58-quater, commi 2, 3, 5 e seguenti),

utilizzando altresì l'istituto - come in generale le misure

alternative alla detenzione - anche in funzione premiale o di

protezione dei condannati: così escludendo l'applicazione di talune

limitazioni nel caso di detenuti che collaborano con la giustizia

(art. 4-bis, primo comma), o consentendo la concessione del

beneficio, anche in deroga ai limiti di pena generalmente stabiliti,

nel caso di persone ammesse allo speciale programma di protezione

previsto per coloro che collaborano con la giustizia (cfr. art.

13-ter, d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo

1991, n. 82, aggiunto dall'art. 13, d.-l. 8 giugno 1992, n. 306,

convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

Come tutte le misure alternative alla detenzione, quella in esame

costituisce del resto una eccezione - prevista dal legislatore con

riguardo a determinate ipotesi e in presenza dei correlativi

presupposti - al normale regime carcerario cui dà luogo l'esecuzione

della pena detentiva.

Il limite di pena da scontare di cui si duole il giudice remittente

corrisponde dunque ad una scelta fondamentale, ancorché naturalmente

opinabile, che il legislatore ha compiuto nel disciplinare tali

misure, e che non può dirsi in sé e in generale irragionevole, in

relazione alla molteplicità degli scopi perseguiti e al

bilanciamento operato fra le istanze di attenuazione del rigore della

pena detentiva e le esigenze di dissuasione, prevenzione e difesa

sociale, in ordine alle quali la natura e la gravità del reato e la

correlata entità della pena inflitta possono indubbiamente assumere

rilievo: come questa Corte ha ritenuto quando ha rigettato la censura

di costituzionalità mossa a norme che escludevano, nel caso di

condanne per determinati delitti, la concessione delle misure

dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà

(sentenza n. 107 del 1980).

Le condizioni soggettive contemplate dal primo comma dell'art.

47-ter non sono assunte dal legislatore quali presupposti di una

incompatibilità assoluta con il regime della detenzione in carcere,

nel qual caso potrebbe effettivamente apparire illogica la

limitazione in ordine all'entità della pena, ma solo come condizioni

legittimanti la concessione di un regime attenuato di espiazione che

viene di per sé riservato, secondo una scelta non irragionevole, ai

condannati a pene brevi o che debbano scontare solo la parte

terminale di una pena più lunga.

Per le medesime ragioni, non può ritenersi sussistente una

ingiustificata disuguaglianza di trattamento, posto che l'entità

della pena da scontare costituisce un elemento obiettivo di

differenziazione delle situazioni che di per sé può giustificare il

diverso regime apprestato dalla norma.

3. - Nemmeno varrebbe, ai fini di sostenere l'irragionevolezza

della norma denunciata, invocare il confronto con altre norme

penalistiche che collegano all'età avanzata del soggetto talune

condizioni di favore, come quella che amplia la possibilità di

concessione della sospensione condizionale della pena per i rei

ultrasettantenni (art. 163, terzo comma, cod. pen.), o come quella

che esclude la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano

esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di un

imputato che ha oltrepassato l'età di settanta anni (art. 275,

quarto comma, cod. proc. pen.).

Quanto alla prima norma, basterà rilevare che essa si limita ad

elevare di sei mesi, per i reati compiuti da persona

ultrasettantenne, il limite di pena che consente la concessione della

sospensione condizionale, senza però far venir meno tale limite.

Quanto poi alla seconda delle norme ricordate, deve osservarsi che,

benché la detenzione domiciliare sia stata vista dallo stesso

legislatore in qualche modo come una sorta di estensione alla fase di

esecuzione della pena dell'istituto, precedentemente introdotto,

degli arresti domiciliari, si tratta di misure profondamente diverse

tra loro, ancorché accomunate da una generica finalità di tipo

umanitario in rapporto, rispettivamente, all'esecuzione della pena

detentiva e alla custodia cautelare in carcere. Infatti gli arresti

domiciliari sono una misura cautelare, che interviene per specifiche

esigenze prima della condanna definitiva, in deroga al principio

preminente della libertà personale. È logico dunque che in questa

fase il principio guida sia quello dell'applicazione della misura

meno afflittiva possibile tra quelle previste dalla legge; e in

questa prospettiva si giustifica anche l'eccezionalità della

custodia cautelare in carcere per persone, come gli ultrasettantenni,

per i quali l'afflittività del regime carcerario può essere in

linea di principio maggiore. Viceversa la detenzione domiciliare

configura una modalità attenuata di esecuzione di una condanna già

divenuta definitiva, e dunque essa stessa costituisce una eccezione

rispetto al principio di indefettibile esecuzione della pena come

prevista dalle norme generali: onde deve riconoscersi una ampia

discrezionalità al legislatore nel definirne i presupposti.

4. - Non può dirsi violato nemmeno il divieto, sancito dall'art.

27, terzo comma, della Costituzione, di trattamenti contrari al senso

di umanità.

Questo principio di civiltà deve certamente improntare di sé la

disciplina delle pene e della loro esecuzione, e dunque informare

tutta l'organizzazione carceraria e l'applicazione delle norme ad

essa relative, come è ribadito, in esplicito richiamo al dettato

costituzionale, dall'art. 1, primo comma, dell'ordinamento

penitenziario, secondo cui "il trattamento penitenziario deve essere

conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità

della persona".

Ma perché la stessa restrizione in carcere possa ritenersi

contraria al senso di umanità deve verificarsi una situazione di

vera e propria incompatibilità tra regime carcerario, comunque

disciplinato, e condizioni soggettive del condannato. Ad escludere il

regime carcerario nelle situazioni in cui esso risulterebbe di per

sé, per rigore e afflittività, in contrasto con il divieto di

trattamenti contrari al senso di umanità o tale da compromettere

diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute, sono

intese altre norme dell'ordinamento penitenziario e del codice

penale, che logicamente prescindono, ai fini della loro applicazione,

da qualsiasi presupposto attinente all'entità della pena detentiva

da scontare.

In particolare, per quanto attiene al diritto alla salute (non

esplicitamente invocato nell'ordinanza di rimessione, ma al quale le

argomentazioni del giudice remittente fanno pure riferimento), l'art.

11 dell'ordi- namento penitenziario prevede che, ove siano necessarie

cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai

servizi sanitari degli istituti, i condannati sono trasferiti in

ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. A sua volta

l'art. 147, primo comma, numero 2, del codice penale prevede che

l'esecuzione della pena - di qualunque entità - possa essere

differita se deve avere luogo nei confronti di chi si trova in

condizioni di grave infermità fisica.

La detenzione domiciliare non si configura invece, nel vigente

ordinamento, secondo quanto si è detto, come istituto inteso a far

fronte alle ipotesi di assoluta incompatibilità delle condizioni

soggettive del condannato col regime carcerario, bensì come

modalità di attenuazione del regime di esecuzione della pena,

utilizzabile in presenza di presupposti oggettivi (di entità della

pena) e soggettivi definiti dalla legge: ancorché i presupposti di

taluna delle ipotesi prese in considerazione a tale fine possano di

fatto parzialmente coincidere con quelli che - in base a diverse

norme - danno luogo all'applicazione di altre misure di esclusione

del regime carcerario (come lo stato di gravidanza della donna

condannata, o la grave infermità fisica: cfr. da un lato l'art.

47-ter, primo comma, numeri 1 e 2, dell'ordinamento penitenziario,

dall'altro, rispettivamente, l'art. 146, primo comma, numero 1, e

l'art. 147, primo comma, numero 2, cod. pen.).

Peraltro, a questo riguardo, può osservarsi che il giudice

remittente, nel caso a lui sottoposto, ha escluso che ricorressero le

condizioni di grave infermità fisica del condannato che possono dare

luogo al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi del

citato art. 147, primo comma, numero 2, del codice penale,

respingendo la domanda del condannato in tal senso; ha negato anche

che sussistessero le "condizioni di salute particolarmente gravi che

richiedono costanti contatti con i presidii sanitari territoriali",

le quali, ai sensi dell'art. 47-ter, primo comma, numero 2,

dell'ordinamento penitenziario, consentono (sempre nell'ambito del

limite di pena stabilito in via generale) la concessione della

detenzione domiciliare; e ha escluso la incompatibilità attuale

delle condizioni fisiche del condannato con la detenzione.

5. - In definitiva, il dubbio di costituzionalità sollevato dal

giudice a quo potrebbe apparire fondato solo se si assumesse che

l'età avanzata, accompagnata da uno stato di inabilità anche

parziale - e fuori dai casi di infermità fisiche particolarmente

gravi, contemplati dalla diversa norma, non censurata in questa sede,

di cui all'art. 47-ter, primo comma, numero 2 -, rappresenti di per

sé una condizione incompatibile con il regime carcerario, tale da

dover condurre all'esclusione di quest'ultimo a prescindere

dall'entità della pena da scontare: il che non può ragionevolmente

affermarsi. In assenza di siffatta condizione di incompatibilità,

l'eventuale esclusione del carcere, attraverso l'ammissione al regime

attenuato di espiazione della pena consistente nella detenzione

domiciliare, non può che restare rimessa alle scelte discrezionali

non irragionevoli del legislatore: il quale ben potrà (così come ha

già esteso i presupposti dell'istituto quando ha portato, con l'art.

3 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, da due a tre anni il limite di

pena, e da sessantacinque a sessant'anni l'età minima per

l'applicazione del disposto di cui al numero 3 dell'art. 47-ter,

primo comma, ord. penit.) valutare se estendere ulteriormente

l'operatività di tali norme, sulla base del bilanciamento, ad esso

spettante, tra le istanze di attenuazione del regime detentivo in

vista delle condizioni soggettive del condannato e le esigenze di

prevenzione e di difesa sociale, nonché di attuazione della

finalità risocializzante della pena.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47-ter, primo comma, numero 3, e settimo comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

tribunale di sorveglianza presso la Corte di appello di Trieste con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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