Codice penale

Art. 385 c.p. — Evasione

[1]Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione ((da uno a tre anni)).

[2]La pena e' della reclusione ((da due a cinque)) anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a ((sei)) anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.

[3]Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

[4]Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.

Testo vigente dal 16 dicembre 2010

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 212/1997

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 1997

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modifica…

    Art. 385 c.p. · Art. 18 Ordinamento penitenziario · Art. 2 Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale · Art. 4 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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  • Sentenza n. 107/2025

    Questione infondata
    15 luglio 2025

    L’ordinamento giuridico preclude il ricorso all’analogia in malam partem nella materia penale, in applicazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. nonché, a livello di fonti primarie, dell’art. 14 delle preleggi e, implicitamente, dell’art. 1 cod. pen. Tale divieto non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali e costituisce, così, un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo. Infatti, nella prospettiva culturale nel cui seno è germogliato lo stesso principio di legalità in materia penale, è il testo della legge – e non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza – che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte. (Precedenti: S. 98/2021 - mass. 43904; S. 447/1998). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa, sez. pen., in riferimento all’art. 25 Cost., dell’art. 385, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che l’indagato possa essere punito per l’evasione dal regime degli arresti domiciliari, nonostante la lettera della disposizione faccia riferimento esclusivamente all’imputato. La disposizione censurata deve essere letta alla luce del codice linguistico tecnico inerente al contesto temporale della sua adozione: il significato del termine «imputato», mutuato dal codice di rito allora vigente, indicava, quale soggetto attivo del reato, una figura specifica, delimitata in un preciso arco procedimentale, nel cui perimetro, in base all’attuale codice di procedura penale, rientra chi assume la qualifica di «persona sottoposta alle indagini». Nell’originario impianto codicistico, infatti, l’assunzione dello specifico status di imputato abbisognava solo di elementi, anche non particolarmente qualificati, idonei a far ipotizzare il coinvolgimento dell’individuo nei fatti oggetto del procedimento: si tratta, dunque, dello stesso soggetto, individuato con un diverso termine, onde il riferimento all’«imputato» includeva, all’epoca, il soggetto che, oggi, al di là del nomen, assume la denominazione di «indagato». Includere quest’ultimo nella fattispecie incriminatrice dell’art. 385 cod. pen., di conseguenza, non richiede il ricorso all’analogia, né si ravvisa alcuna lesione del principio di legalità nella disposizione censurata e nella sua applicazione corrente).

    Art. 385 c.p. · Art. 25 cost.

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  • Ordinanza n. 98/2006

    Questione inammissibile
    10 marzo 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 della Costituzione, in quanto la norma in questione, nel sanzionare la condotta di chi evade, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, non renderebbe chiaro - secondo la prospettazione del remittente - se la legalità dell'arresto o della detenzione debba essere valutata sul piano formale (nel senso che presupponga un provvedimento restrittivo emesso nel rispetto della legge) o sostanziale (nel senso che trovi origine in un provvedimento restrittivo fondato nel merito e quindi giusto). Infatti, il giudice a quo , per un verso, omette di risolvere il dubbio interpretativo non prendendo posizione in ordine al problema ermeneutico enunciato e, per altro verso, formula un petitum ambivalente e indeterminato.

    Art. 385 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 16 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1982 al 16 dicembre 2010. 9 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione da tolto: sei mesi a un anno aggiunto: uno a tre anni.

La pena e' della reclusione da tolto: uno a tre aggiunto: due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a tolto: cinque aggiunto: sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art385 · fonte del testo

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