Corte costituzionale

Sentenza n. 414/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/11/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 47-ter della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n.

663, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18

febbraio 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma nel

procedimento di sorveglianza nei confronti di Di Lorenzo Antonino

iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,

dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Tribunale

militare di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei

confronti di Cappelluti Davide, iscritta al n. 479 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento relativo all'esame di un'istanza

per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare,

proposta da un detenuto che stava scontando un periodo di reclusione

militare (inflittagli per il reato di rifiuto di prestare il servizio

di leva), il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con

ordinanza emessa il 18 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47- ter della legge 26 luglio

1975, n. 354, nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10

ottobre 1986, n. 663.

A parere del giudice a quo dovrebbe escludersi che il beneficio in

argomento possa essere esteso alla pena della "reclusione militare",

in quanto il tenore letterale della norma impugnata espressamente si

riferisce soltanto all'"arresto" ed alla "reclusione" e non già,

genericamente alla "pena detentiva" (locuzione usata invece nell'art.

54 della stessa legge di ordinamento penitenziario) in cui può

viceversa ritenersi compreso il concetto di "reclusione militare".

Quest'ultima pena è giuridicamente distinta dalla reclusione,

attesa anche la diversa durata legale minima (un mese per la prima,

quindici giorni per la seconda).

Tuttavia l'impossibilità di estendere il beneficio anche alla

reclusione militare sarebbe imputabile, secondo il Tribunale

rimettente, ad una mera svista del legislatore in quanto nessuna

differenza sostanziale potrebbe ravvisarsi tra i due tipi di

reclusione, in considerazione della mancanza di qualsivoglia

fondamento teorico all'idea di una "rieducazione militare" quale

"rieducazione speciale".

In ogni caso, argomenta il giudice a quo, lo status di militare

non potrebbe condurre ad una minore attenzione verso quelle esigenze

di tutela del diritto al lavoro, alla salute, alla vita in famiglia

dd sottese alla concezione del beneficio dd senza vulnerare i

corrispondenti parametri costituzionali. Nessuna distinzione tra i

due tipi di reclusione consentirebbe, secondo il collegio, di

sacrificare il finalismo rieducativo della pena a meno di non violare

il principio d'eguaglianza.

2. - Il medesimo Tribunale, nel corso di un procedimento del tutto

analogo, ha sollevato la stessa questione, con identica ordinanza

emessa il 10 giugno 1991 (senza peraltro riferimento all'art. 4 della

Costituzione). Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di sorveglianza di Roma, con due

ordinanze di identico contenuto, del 18 febbraio 1991 (R. O. n.

281/1991) e del 10 giugno 1991 (R. O. n. 479/1991), solleva di

ufficio questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

articoli 2, 3, 4 (solo nella prima ordinanza), 27, 29, 31 e 32 della

Costituzione, dell'art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,

nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n.

663, nella parte in cui esclude che la pena detentiva della

reclusione militare possa essere espiata nella propria abitazione o

in altro luogo pubblico di cura o di assistenza.

2. - La questione è fondata nei termini di cui appresso.

Il quesito posto alla Corte è se la reclusione militare sia pena

detentiva con caratteristiche tali da impedire ch'essa sia

assimilabile nelle connotazioni essenziali alla reclusione comune, e

possa come questa essere espiata in detenzione domiciliare.

La definizione legislativa della reclusione militare è contenuta

nell'art. 26, primo comma, del codice penale militare di pace: "La

pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro

anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con

l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai

regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della

Repubblica".

La reclusione comune è invece definita nell'art. 23, primo comma,

del codice penale: "La pena della reclusione si estende da quindici

giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti

a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento

notturno".

I caratteri varianti nelle due definizioni consistono: a) nella

diversa durata minima della pena edittale (un mese per la reclusione

militare, quindici giorni per la comune); b) nell'isolamento notturno

previsto per la reclusione comune, non per quella militare.

Essendo essi di scarso significato distintivo, occorre risalire al

corpus di norme tuttora vigenti, costituito dal decreto

luogotenenziale del 27 ottobre 1918, n. 201 (Regolamento per gli

stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina), per

ricavarne fini e modalità a fondamento della specialità della

reclusione militare.

Lo scopo degli stabilimenti militari di pena è dichiarato nel

paragrafo 8 del capo primo della parte prima del decreto

luogotenenziale citato: "Questi riparti di punizione e di pena

debbono avere un carattere prevalente di istituti di correzione. La

riforma morale dei militari incorporati e detenuti è cosa della

maggior importanza e dovrà essere il fine a cui costantemente

tendere. Il lavoro, l'istruzione, l'educazione ai princip/' morali ed

ai doveri degli uomini onesti, accompagnata dall'esempio di una

condotta sempre corretta del personale di governo, la vigilanza

continua, l'inflessibile severità verso i tristi e la repressione di

qualunque infrazione alle regole stabilite, sono i mezzi da

adoperarsi per conseguire il fine ora detto".

La rieducazione del condannato, richiesta dal precetto di cui

all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, è dunque presente

anche nel regolamento per gli stabilimenti militari di pena,

precedente di un trentennio la Costituzione repubblicana, e non è di

per sé ragione sufficiente di specialità della reclusione militare

rispetto alla comune. Per quest'ultima, le modalità della

rieducazione sono più modernamente formulate nell'art. 1, sesto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà): "Nei confronti dei condannati e degli internati

deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche

attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento

sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio

di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei

soggetti".

3. - È evidente che la specialità della reclusione militare

risiede in quelle modalità della esecuzione della pena che

consistono nella istruzione militare teorica di almeno un'ora al

giorno e nella esercitazione militare pratica settimanale di circa

due ore (paragrafo 608 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918,

n. 201).

Le esercitazioni pratiche comprendono istruzione individuale, di

plotone e di compagnia, ginnastica militare, servizio territoriale,

pratica del fucile; quelle teoriche riguardano il servizio di

sicurezza delle truppe in campagna, il regolamento di disciplina e

quello penitenziario, il codice penale militare, l'igiene e la scuola

di contegno, l'affardellamento, i doveri del soldato in congedo

illimitato ed in occasione di chiamata alle armi (paragrafo 610

d.lgt. cit.). Inoltre nel carcere militare per le istruzioni si

impiegano armi senza sciabola-baionetta ed in condizioni tali da non

servire a far fuoco; nei reclusori le istruzioni sono senz'armi

(paragrafo 611 d.lgt. cit.).

Le descritte attività sono le uniche caratterizzazioni delle

finalità militari della rieducazione del militare in espiazione di

pena, allo scopo evidente di un suo recupero al servizio alle armi,

una volta cessato il periodo di detenzione.

Esse sono idonee a descrivere la specialità della reclusione

militare rispetto alla reclusione comune.

I fini della rieducazione per il condannato militare e per quello

comune si rivelano dunque divergenti: il prevalente recupero al

servizio militare per il primo, il reinserimento sociale per il

secondo.

Dalla specialità della giurisdizione e del diritto penale

sostanziale e processuale militare non discenderebbe necessariamente

la specialità della esecuzione della pena se non fosse perseguito il

fine di una rieducazione particolare del militare-detenuto. La sola

ragione valida per la conservazione della specialità della pena

detentiva militare deve individuarsi nella sua natura, funzionale

all'espletamento del compito delle Forze Armate conforme all'art. 52

della Costituzione: la difesa della Patria, in un ordinamento

informato allo spirito democratico della Repubblica, nonché il

concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della

collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, come

ulteriormente statuisce l'art. 1, secondo comma, della legge 11

luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).

Non possono invece più valere a giustificare la soggezione del

militare in espiazione di pena alla disciplina e al diritto punitivo

militare le ragioni storiche di un ordinamento originario e primario

delle Forze Armate, quasi di una società separata rispetto a quella

dei cittadini. In epoche in cui gli eserciti prescindevano dallo status civitatis dei reclutati, peraltro privi, nei regimi pre-

costituzionali, di diritti civili formalmente riconosciuti, per dare

rilevanza esclusiva allo status militis, è comprensibile che, a

tutela dell'unico decisivo interesse della disciplina e della

gerarchia, si tenesse separato il soldato, anche in espiazione di

pena, rispetto ai condannati comuni, a sottolineare la qualità

inalienabile dello statuto personale (semel miles semper miles),

salvo l'effetto espulsivo della degradazione.

Residuando ancora un apprezzabile fondamento della specialità

della reclusione militare, nel quadro della odierna integrazione

dell'ordinamento militare in quello statale, consistente in una

particolare funzionalizzazione della rieducazione del condannato al

dovere costituzionale di difesa della Patria, attuale e non virtuale

quando sia collegato alla qualità del cittadino alle armi, non

sembra si possa ravvisare lesione del principio di uguaglianza per il

diverso regime di espiazione della pena detentiva dei condannati

militari e dei condannati comuni.

4. - Non si può peraltro interpretare il regime di espiazione

della reclusione militare, come divenuto da situazione un tempo di

privilegio, rispetto al sistema penitenziario comune, condizione

deteriore, se rapportato a beni costituzionalmente garantiti a tutti

i cittadini, richiamati dai parametri invocati, del diritto al

lavoro, ex art. 4 della Costituzione, dei diritti della famiglia, ex

artt. 29 e 31 della Costituzione, del diritto alla salute, ex art. 32

della Costituzione, e fruibili nella detenzione domiciliare, cui la

norma impugnata non prevede abbiano accesso i condannati militari.

Questi beni, anche se riconducibili alla categoria dei diritti

inviolabili, di cui all'art. 2 della Costituzione, non hanno tutti

egual forza nel porsi come limite alla soggezione del militare alla

specialità della pena militare, attraendolo in quella comune e

ammettendolo in conseguenza alla detenzione domiciliare.

Non il diritto al lavoro che è sospeso durante il servizio alle

armi, limitandosi la norma di cui all'art. 52, secondo comma, della

Costituzione, a disporre che l'adempimento dell'obbligo del servizio

militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

Non i diritti della famiglia perché la unione domestica per

l'adempimento dei mutui doveri di assistenza è anch'essa in linea di

principio interrotta dalla partenza del cittadino alle armi e dalla

sua convivenza nella comunità militare.

Diversa valenza ha invece il bene fondamentale della vita e della

salute, di cui all'art. 32 della Costituzione. Esso ha forza di

sottrarre il cittadino alle armi, condannato alla pena della

reclusione militare, alla soggezione alla disciplina e alle modalità

della espiazione speciale, quando egli richieda conversione di questa

in detenzione domiciliare. Il valore della dignità e della salute di

ciascun essere umano è valore supremo che non conosce distinzioni e

graduazioni di status personali e dunque annienta ogni separazione

tra cittadini e soldati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 47- ter

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10

ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che la

reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando

trattasi di "persona in condizioni di salute particolarmente gravi

che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari

territoriali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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