Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983 ed eseguite:

  • a)senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformita' dalle stesse;
  • b)in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici gia' esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresi' provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonche', salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria gia' presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge. Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge.

Testo vigente dal 2 marzo 1985

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21423/2025

    25 luglio 2025

    La gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del dominus contrario all'intervento del preteso gestore, non potendo quest'ultimo consistere in un'azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, in ordine al trasferimento di un immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una negotiorum gestio idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene, autore di un abuso edilizio, la pretesa di rimborso ex art. 31, comma 3, della l. n. 47 del 1985, delle somme versate per la definizione di una procedura di condono).

    Art. 31 · Art. 2028 c.c. · Art. 2031 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 217 ↗

Tutte le 32 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 169/1996

    Questione infondata
    24 maggio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto già dichiarata non fondata. Peraltro, giova precisare che la fattispecie presa in esame dal comma ottavo dell'impugnato art. 39, si riferisce, per quanto riguarda i reati di violazione dei vincoli, alle sole infrazioni meramente formali, cioè mancanza di autorizzazione in ipotesi (esclusiva) di opera sostanzialmente conforme alle esigenze di tutela, tanto da poter essere successivamente oggetto di sopravvenuta autorizzazione in sanatoria. In altri termini, l'estinzione di detti reati è effetto ulteriore del condono per volontà del legislatore, solo quando l'autorità preposta al vincolo abbia, con valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela del vincolo medesimo, ritenuta autorizzabile l'opera già eseguita. - S. n. 427/1995. red.: A.M. Marini

    Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 39 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 39 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 427/1995

    Questione infondata
    12 settembre 1995

    Non è fondata, in riferimento all'art. 79 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nonché, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che il condono edilizio rappresenterebbe un provvedimento di clemenza adottato senza la procedura garantistica prevista per la concessione dell'amnistia. Invero - come già rilevato dalla sent. n. 369 del 1988 - il "condono edilizio" non integra gli estremi dell'istituto dell'amnistia sia perché quest'ultima, in quanto misura di clemenza generalizzata, incide direttamente sulla punibilità astratta, con l'effetto immediato della estinzione del reato senza mediazione fattuale, mentre il condono edilizio costituisce una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi, che si compone di una serie di fasi (domanda di sanatoria, versamento della prima rata, procedura di sanatoria, pagamento integrale dell'oblazione) ed i cui effetti estintivi del reato sono quindi rimessi alla volontà, per quanto condizionata, degli interessati; sia perché, in caso di amnistia, vi è l'obbligo per il giudice di immediata declaratoria di non doversi procedere, mentre, nelle ipotesi di condono edilizio, vi è la sospensione del processo penale in attesa dell'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo di sanatoria. L'accostamento del condono edilizio all'amnistia va escluso anche se si ritiene che l'unica ragione della concessione del beneficio del condono-oblazione sia il pagamento di una somma di denaro, in quanto l'effetto estintivo dell'amnistia, a differenza di quello del condono, è comunque da ricondurre all'atto legislativo concessivo dell'amnistia. Questo orientamento va confermato anche con riferimento all'art. 39 l. n. 724 del 1994, il quale ha sostanzialmente disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive e oggettive. Del resto esistono nell'ordinamento vigente una serie di atti legislativi che determinano lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono edilizio e per i quali non sono previste procedure legislative diverse da quelle ordinarie, come, ad esempio, le ipotesi di oblazione introdotte dalla legge n. 689 del 1981, o i casi in cui un fatto cessa (anche temporaneamente) di essere previsto dalla legge come reato, o la previsione di estinzione di reati collegata ad adempimenti richiesti agli autori degli stessi. - V. S. n. 369/1988; O. nn. 803/1988, 929/1988. red.: A. Franco

    Art. 39 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 38 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 79 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 107/1989

    Questione infondata
    16 marzo 1989

    Posto che il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi in una lottizzazione illegale, è subordinato alla sanatoria della stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32 lettera b della legge 28 febbraio 1985, n.47, se lo stesso sistema fosse stato esteso alle lottizzazioni (allo stato) puramente negoziali, la programmazione edificatoria del territorio sarebbe stata ulteriormente compromessa, senza che peraltro esistessero quei presupposti economici e sociali, connessi all'esistenza di un insediamento abusivo, che nella legge in esame limitano la discrezionalità della Pubblica Amministrazione. (Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.31, 34, 35, 38 e 44 l.28 febbraio 1985, n.47, nella parte in cui non prevedono sanatoria per la lottizzazione abusiva puramente negoziale).

    Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 34 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 35 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 38 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art31 · fonte del testo

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