Corte costituzionale

Ordinanza n. 704/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 22, 31,

34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero

e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8 quater del d.l. 23

aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298,

promossi con ordinanze emesse il 17 maggio e il 10 aprile 1985 dal

Pretore di Palmi, il 2 luglio, il 26 novembre 1985 e il 23 gennaio

1986 dal Tribunale di Lucera, il 6 febbraio 1987 dal Pretore di

Avola, il 25 febbraio 1987 dal Pretore di Castelfiorentino, il 13 e

il 12 febbraio 1987 dal Pretore di Avola e il 27 maggio 1987 dal

Pretore di Castelfiorentino, iscritte rispettivamente ai nn. 566, 568

e 695 del registro ordinanze 1985, ai nn. 10 e 132 del registro

ordinanze 1986 e ai nn. 198, 251, 285, 286 e 528 del registro

ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

nn. 8, 11, 22 e 30/1ª s.s. dell'anno 1986 e nn. 23, 27, 31 e 43/1ª

s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg.

Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85) ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 38, primo e terzo comma, e 44 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) nella parte in cui (nel caso sia già intervenuta sentenza

definitiva di condanna) non prevedono la sospensione dell'esecuzione

della pena nei confronti dei soggetti che possono godere della

sanatoria - il primo - e l'estinzione della pena, ove siano integrati

i presupposti della sanatoria - il secondo - sotto il profilo che

irragionevolmente trattano più sfavorevolmente, con riguardo

all'esecuzione della pena principale, i beneficiari o possibili

beneficiari dell'oblazione rispetto ai beneficiari dell'amnistia

impropria;

che il Tribunale di Lucera, con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg.

Ord. n. 695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio

1986 (Reg. Ord. n. 132/86) ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34,

35, 38 e 44 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte

in cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta

per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sotto il

profilo che la mancata previsione dell'estinzione per un reato che

costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla più grave

ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale

diversità di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso

bene;

che il Pretore di Avola con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n.

198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg.

Ord. n. 286/87) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della medesima

legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la

sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della

domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge,

causando la pratica impossibilità, o il differimento a tempo

indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il

P.M.;

che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 27 maggio 1987

(Reg. Ord. n. 528/87) ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 e

112 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art.

22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto, prevedendo la

sospensione dell'azione penale fino all'esito dell'eventuale ricorso

giurisdizionale amministrativo, determina sostanzialmente una

sospensione a tempo indeterminato dell'azione penale stessa, nonché

in quanto fa dipendere l'accertamento sull'esistenza di un reato

dall'esito di un procedimento amministrativo, così vincolando il

giudice non alla legge, ma alla decisione di un'autorità

amministrativa;

che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 25 febbraio

1987 (Reg. Ord. n. 251/87) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 13 e 22

della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui

prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo

caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel

formale provvedimento di concessione in sanatoria e non anche nel

caso in cui tale conformità sia realizzata in virtù della

demolizione dell'opera abusiva, nonché questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8 quater

del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21

giugno 1985, n. 298, nella parte in cui dichiara non perseguibili

penalmente coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive

entro la data d'entrata in vigore della legge di conversione del

decreto legge e quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere

per le opere demolite successivamente a tale data;

che nei giudizi (ad eccezione di quello promosso con ordinanza

23 gennaio 1986, Reg. Ord. n. 132/86, del Tribunale di Lucera) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che

le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i

giudizi possono essere riuniti;

che questione identica a quella sollevata dal Tribunale di

Lucera con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26 novembre

1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86) è

stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la sent. n. 369

del 1988 per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza, in

quanto, mancando una sia pur sommaria indicazione degli elementi

delle fattispecie concrete, non era possibile stabilire se alle

fattispecie stesse fosse oppur no applicabile la nuova disciplina

normativa "più favorevole al reo" di cui all'art. 18, primo comma,

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la cui sola impossibilità di

applicazione avrebbe invero reso rilevanti le sollevate questioni;

che anche le suddette ordinanze di rinvio del Tribunale di

Lucera contengono identico difetto di idonea motivazione sulla

rilevanza e, pertanto, le questioni con le stesse sollevate vanno

dichiarate manifestamente inammissibili;

che questioni identiche a quelle sollevate dal Pretore di Palmi,

con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg.

Ord. n. 568/85) e dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 25

febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87) sono state dichiarate infondate

con la sentenza n. 369 del 1988;

che questioni identiche a quelle sollevate dal Pretore di Avola,

con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord.

n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87) e dal Pretore di

Castelfiorentino, con ordinanza 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87)

sono state dichiarate infondate con la sentenza n. 369 dell'anno

1988;

che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti

diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni

in parola e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Lucera, con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n.

695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg.

Ord. n. 132/86);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 13, 22, 38, primo e terzo comma e 44 della

medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dell'art. 8 quater

del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21

giugno 1985, n. 298 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112

Cost., dal Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n.

566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85); dal Pretore di Avola,

con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord.

n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87); dal Pretore di

Castelfiorentino, con ordinanze 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87)

e 25 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:704 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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