((Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, e' suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo. Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione e' suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo)). Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno. Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000. Il nominativo dei beneficiari e' trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

Testo vigente dal 14 gennaio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1985 al 14 gennaio 1988. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionatatolto: , possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente tolto: il aggiunto: del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un tolto: sedicesimo aggiunto: ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, e' suddivisa fino ad un massimo di tolto: quindici aggiunto: diciannove rate trimestrali di eguale importo. Nella ipotesi di cui al terzo e al … agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un tolto: ottavo aggiunto: dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione e' suddivisa fino ad un massimo di tolto: sette aggiunto: undici rate trimestrali di eguale importo. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art36 · fonte del testo

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