Corte costituzionale

Ordinanza n. 805/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38

e 44 della legge 28 febbraio 1975, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie) promossi con n. 2 ordinanze emesse il

16 gennaio 1986 dal Tribunale di Lucera nei procedimenti penali a

carico di Polisena Maria ed altri e Grasso Vincenzo ed altri,

iscritte ai nn. 176 e 265 del registro ordinanze 1986 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30 e 32, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Lucera, con due ordinanze del 16

gennaio 1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli

artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme

in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in

cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta per

il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sotto il profilo

che la mancata previsione dell'estinzione per un reato che

costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla più grave

ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale

disparità di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso

bene;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili

o, in subordine, infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che identica questione di legittimità costituzionale sollevata

dal Tribunale di Lucera con ordinanza 2 luglio 1985 (R.O. n. 694/85)

e dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 ottobre 1986 (R.O. n.

843/86) - è stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la

sent. n. 369 del 1988 per difetto di idonea motivazione sulla

rilevanza in quanto, mancando nelle ordinanze di rimessione una sia

pur sommaria indicazione degli elementi delle fattispecie concrete,

non era possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse oppur no

applicabile la nuova disciplina normativa "più favorevole al reo" di

cui all'art. 18, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la

cui sola impossibilità d'applicazione avrebbe invero reso rilevante

la sollevata questione;

che anche le ordinanze del Tribunale di Lucera del 16 gennaio

1986 (R.O. n. 176/86 e 265/86) ora in esame, contengono identico

difetto di idonea motivazione sulla rilevanza e, pertanto, la

questione con le stesse sollevata va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e

44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Lucera con due ordinanze del 16 gennaio 1986 (R.O. nn.

176/86 e 265/86).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:805 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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