Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre

1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso

proposto da Imperiale Melchiorre contro il Comune di Marsala,

iscritta al n. 531 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Imperiale Melchiorre;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Salvatore Giacalone per Imperiale Melchiorre.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio volto ad ottenere

l'annullamento del provvedimento del sindaco di un comune della

Sicilia, con il quale era stata ingiunta la demolizione di opere

ritenute abusive, il Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia, sede di Palermo, con ordinanza decisa il 5 novembre 1999,

depositata il 23 marzo 2000 e pervenuta alla Corte costituzionale il

26 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui

prevede che la richiesta di riesame delle domande di concessione o

autorizzazione in sanatoria, per le quali vi sia stato un

provvedimento di diniego da parte del sindaco (art. 39, comma 10-bis,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica"), debba essere presentata

entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge stessa, anche qualora la notifica del provvedimento di

rigetto intervenga successivamente;

che il giudice rimettente premette che il ricorrente aveva

impugnato, con ricorsi pendenti presso la stessa sezione del

Tribunale amministrativo regionale, due provvedimenti amministrativi,

che costituirebbero il presupposto dell'ordine di demolizione e

precisamente:

a) l'atto di rigetto della domanda di concessione in

sanatoria (per l'assunta realizzazione dell'opera in epoca successiva

al 1 ottobre 1983) presentata al Comune di Marsala in data 15 giungo

1987 (in riferimento ad un corpo di fabbrica adibito ad attività

artigianale e realizzato in assenza di concessione edilizia);

b) l'atto con il quale era stata respinta l'istanza di

riesame ex art. 39, comma 10-bis della legge 23 dicembre 1994, n. 724

sul presupposto della tardività della stessa;

che, in punto di rilevanza della questione sollevata, il

giudice a quo osserva come la disposizione censurata sia stata posta

dall'amministrazione a fondamento del diniego di rideterminazione ex

art. 39, comma 10-bis della legge citata, provvedimento - in realtà

- richiamato e presupposto nell'ordine di demolizione, a sua volta

impugnato, tra l'altro, per illegittimità derivata;

che per quanto attiene alla non manifesta infondatezza il

Tribunale amministrativo regionale sostiene che la norma impugnata

violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che, sotto il primo profilo, si sottolinea che sarebbe stato

previsto lo stesso incombente (onere di presentazione dell'istanza di

riesame entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore

della legge) per due situazioni diverse; tale incombente dovrebbe,

infatti, essere assolto sia dal soggetto al quale sia stato già

notificato il diniego di concessione edilizia in sanatoria (che

sarebbe, quindi, consapevole dell'abusivismo delle opere oggetto

dell'istanza stessa), sia dal soggetto per il quale la domanda di

concessione in sanatoria è ancora pendente alla data di scadenza del

termine per la presentazione della domanda (che avrebbe, pertanto,

ancora una legittima aspettativa al conseguimento dell'atto

favorevole richiesto);

che - sempre secondo il Tribunale amministrativo regionale -

sotto il secondo profilo la disposizione censurata sarebbe contraria

al principio del buon andamento della pubblica amministrazione "per

aver imposto un adempimento del quale non consti la necessità,

attesa la perdurante possibilità di accoglimento dell'originaria

istanza ex legge 28 febbraio 1985, n. 47";

che si è costituita in giudizio la parte privata, ricorrente

nel procedimento a quo, riprendendo le argomentazioni svolte

nell'ordinanza di rimessione e chiedendo l'accoglimento della

questione sollevata.

Considerato che l'ordinanza contiene una motivazione plausibile

della rilevanza della questione, tenuto conto dei motivi proposti,

che comprendono la illegittimità derivata ed investono la norma

denunciata in questa sede, nella ragionevole prospettiva di una

decisione unitaria dell'intera controversia;

che la questione è manifestamente infondata in quanto è

basata, innanzitutto, sull'implicito ed erroneo presupposto che la

domanda di condono edilizio ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 possa essere presentata solo dopo la definizione di precedente

e pendente domanda di condono ex artt. 31 e seguenti della legge

28 febbraio 1985, n. 47;

che la richiesta di condono-sanatoria edilizio, sia in base

alla legge n. 47 del 1985, sia alla successiva legge n. 724 del 1994,

può rinvenire la propria giustificazione anche in un semplice

interesse alla regolarizzazione o alla certezza dei rapporti da parte

di chiunque sia interessato al conseguimento della sanatoria,

indipendentemente dalla presenza o dalla possibilità di avere un

diverso titolo abilitativo dell'opera, anche per escludere rischi di

procedimenti in corso o futuri;

che, inoltre, il condono ex legge n. 724 del 1994 (da

valutarsi in connessione indissolubile con le altre disposizioni

dettate, in epoca immediatamente successiva, in materia di sanatoria

edilizia) introduce nuovi ed ulteriori limiti, obblighi, restrizioni

soggettive ed oggettive e differenti presupposti, comportanti la

riapertura dei termini, riferiti soprattutto allo spostamento in

avanti del limite temporale dell'abuso commesso, esteso anche al

periodo successivo al 1 ottobre 1983 fino al 31 dicembre 1993 (v.

sentenze n. 416 del 1995; n. 427 del 1995);

che, pertanto, proprio per evitare rischi connessi alle

difficoltà di fornire la prova che la costruzione fosse stata

ultimata entro la data del 1 ottobre 1983 (requisito tassativo per il

condono della legge n. 47 del 1985), ben sussisteva un interesse del

soggetto che aveva posto in essere l'illecito ad avvalersi della

nuova procedura, che allargava il limite temporale dell'abuso entro

il termine previsto, a pena di decadenza, del 31 dicembre 1993;

che il legislatore del 1996, per sciogliere i dubbi che

potevano sorgere al riguardo e all'evidente scopo di dare un'altra

possibilità di sanatoria (accompagnata da aumento di entrate che si

volevano tempestive, per esigenze anche finanziarie di bilancio), ha

concesso un'ulteriore indifferenziata facoltà, consentendo - per le

domande di concessione in sanatoria presentate entro i termini del

precedente condono - di chiederne la rideterminazione, ove l'abuso

risultasse sanabile a norma delle sopravvenute disposizioni;

che, in tal modo, si accordava a tutti gli interessati la

possibilità di superare il nuovo termine per la definizione

agevolata delle violazioni edilizie, previsto dall'art. 39, comma 4,

della legge n. 724 del 1994, mediante l'aggiunta del comma 10-bis nel

medesimo art. 39 (introdotto con l'art. 2, comma 37, della legge

23 dicembre 1996, n. 662);

che, tuttavia, il beneficio della sanatoria è stato

accompagnato da una precisa - e non irragionevole - volontà di

circoscrivere ulteriormente il termine decadenziale della domanda di

concessione in sanatoria "entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore" della legge (art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662), con una immediata integrazione (art. 10, comma 5-bis, del

decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 recante "Disposizioni urgenti

in materia tributaria, finanziara e contabile a completamento della

manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", modificato dalla legge

di conversione 28 febbraio 1997, n. 30) con la quale si è stabilito

che il termine di sessanta giorni per presentare, a pena di

decadenza, la domanda di rideterminazione sulla base delle nuove

norme, era indipendente dalla notifica del provvedimento di diniego

ex legge n. 47 del 1985, decorrendo dalla entrata in vigore della

suddetta legge;

che dai lavori parlamentari (rapportando il subemendamento

approvato con le soluzioni diverse e non convergenti presentate e non

approvate) emerge la precisa e ragionevole volontà di "impedire una

specie di perpetuazione e di inopportuna iterazione dei processi di

condono, che hanno un senso solo se appunto hanno anche un termine"

(Atti Senato, Assemblea, 6 febbraio 1997), termine indifferenziato

proprio per le finalità del condono-sanatoria;

che dal complesso del quadro normativo anzidetto è evidente

l'intento del legislatore di porre in atto una risistemazione della

materia del governo del territorio, idonea ad impedire il ripetersi

del fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso la sua repressione

(sentenza n. 427 del 1995), nonché di stabilire termini rigorosi per

consentire la sanatoria, ed evitare la protrazione di situazioni

incerte, con il pericolo di ulteriori abusi;

che, pertanto, risulta la manifesta infondatezza della

questione, non solo sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione,

ma anche con riguardo all'art. 97 della Costituzione, in quanto

proprio il buon andamento della pubblica amministrazione e la

primaria esigenza di misure effettive contro il perpetuarsi di abusi

e il protrarsi della facoltà di sanatorie (certamente non

ulteriormente reiterabili sotto il profilo costituzionale)

giustificavano la scelta di un termine assoluto ed indifferenziato,

riferito all'entrata in vigore della disposizione censurata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 38, della legge

23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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