Il "condono edilizio" di cui agli artt. 31 e ss. della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non integra lo schema tipico dell'amnistia, in quanto quest'ultima, pur se "condizionata", produce autonomamente e direttamente, senza mediazione fattuale alcuna, l'estinzione della punibilità, mentre il condono opera solo a seguito della realizzazione, da parte dell'interessato, di una complessa fattispecie, la quale - lungi dall'esaurirsi nell'oblazione - è insieme estintiva di effetti penali e, di regola, costitutiva di effetti amministrativi (sanatoria delle opere abusive, eccezion fatta per quelle di cui all'art. 33, L. n. 47 cit.). Trattasi invero di una misura di clemenza particolare e atipica - operante (secondo la formula preferibile) come causa personale sopravvenuta di non procedibilità e finalizzata ad "orientare" la condotta del reo susseguente al reato - mediante la quale il legislatore, premiando con l'impunità l'autodenuncia degli abusi edilizi commessi fino al 1^ ottobre 1983, ha inteso cancellare un passato di illegalità di massa e regolarizzare, fin dove possibile, l'assetto urbanistico del territorio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 79 Cost. - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, 35, 38, 39 e 44, L. n. 47 cit.).
Art. 38 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 44 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 3 cost. · Art. 31 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie