Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge

30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio

dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di

opere a carattere ambientale), promosso con ordinanza emessa il

12 novembre 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a

carico di Saccullo Maria, iscritta al n. 80 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,

1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel corso di un procedimento

penale a carico di un soggetto imputato di violazione della normativa

urbanistica e di altri reati concorrenti, ha sollevato, d'ufficio,

con ordinanza emessa il 12 novembre 1999 (r.o. n. 80 del 2000)

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 24 della legge 30 aprile 1999, n. 136

(Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale

pubblica e per interventi in materia di opere a carattere

ambientale), nella parte in cui non include, tra i reati estinguibili

per oblazione, le contravvenzioni sanzionate dall'art. 20 della legge

2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con

particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché quella

prevista dall'art. 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per

la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale

e precompresso ed a struttura metallica);

che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, pur

avendo dichiarata funzione interpretativa del secondo comma

dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), non include tra i reati estinguibili

per effetto della integrale corresponsione dell'oblazione da parte di

uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di condono di

cui all'art. 31 della legge n. 47 del 1985, le contravvenzioni

previste dall'art. 17 della legge n. 1086 del 1971 e dall'art. 20

della legge n. 64 del 1974, specificamente contemplate dal citato

art. 38;

che tale esclusione - secondo la prospettazione dello stesso

giudice - sarebbe in assoluto contrasto con il principio di

ragionevolezza, derivante dal più generale principio costituzionale

di eguaglianza;

che, sempre secondo la Corte di cassazione, non potrebbe

essere fornita una lettura della norma secondo una interpretazione

costituzionalmente corretta, in quanto verrebbe violato il principio

di tassatività che regola la materia penale.

Considerato che l'ordinanza di remissione ritiene la questione

rilevante nel giudizio a quo in quanto, anche se fossero presenti i

presupposti di una estinzione del reato per causa di prescrizione,

l'eventuale dichiarazione di estinzione per effetto della oblazione

già pagata avrebbe conseguenze più favorevoli per l'imputata;

che la stessa ordinanza non fornisce, ai fini della

rilevanza, alcun elemento né chiarisce la natura del tipo di

oblazione corrisposta dalla germana dell'imputata, la quale in

occasione di siffatta corresponsione aveva dichiarato di essere

l'autrice dell'opera abusiva, invocando i benefici della "prima

casa";

che, invero, non è dato conoscere se l'oblazione in oggetto

è quella ordinaria, disciplinata dagli articoli 162 e 162-bis del

codice penale (v. ordinanza n. 149 del 1999), ovvero quella prevista

dalla legge di condono n. 47 del 1985 o dall'art. 39 della successiva

legge 23 dicembre 1994, n. 724;

che, in particolare, qualora si trattasse dell'ipotesi di

"condono-oblazione" non si precisa la posizione della germana

dell'imputata, autrice dell'oblazione, rispetto alla proprietà

dell'opera, non essendo dato conoscere se costei fosse

comproprietaria, rientrante nella previsione del citato art. 38,

secondo comma, della legge n. 47, come risulta dalla sostituzione

operata dall'art. 5 del d.l. 23 aprile 1985, n. 146 (convertito, con

modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298) e dalle aggiunte

introdotte dal d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 1988,

n. 68), che contemplano espressamente tra i reati estinguibili sia

l'art. 20 della legge n. 64 del 1974, sia l'art. 17 della legge

n. 1086 del 1971;

che la stessa ordinanza non si dà carico di queste

modifiche, né degli effetti della norma denunciata, se quest'ultima

sia interpretabile nel senso di allargare sul piano soggettivo, ferma

la posizione dei comproprietari, gli effetti estintivi della

oblazione effettuata da altro soggetto con limitazioni oggettive, né

minimamente della qualità dell'imputato, se rientrante o meno in una

delle distinte e separate categorie dei soggetti (sempre diversi dai

proprietari o comproprietari) contemplati, con riferimento all'art. 6

(titolare della concessione, committente, costruttore, direttore

lavori, v. sentenza n. 214 del 1997), dal quinto comma dello stesso

art. 38 della legge n. 47 del 1985, disposizione non oggetto di

interpretazione, né abrogata dal denunciato art. 24 della legge

n. 136 del 1999;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della

questione sollevata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1999,

n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia

residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a

carattere ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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