Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1986

Altra decisione · depositata il 02/04/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo

comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei

suoli), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 settembre 1978 dal TAR per la Campania

sul ricorso proposto da Zampaglione Carlo c. Comune di Pozzuoli,

iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dal TAR per la Campania sui

ricorsi riuniti proposti da Formisano Vincenzo c. Comune di S. Giorgio

a Cremano, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione del Comune di S. Giorgio a Cremano,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

uditi l'avv. Michele Scudiero e l'avvocato dello Stato Sergio

Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Campania,

con ordinanza del 27 settembre 1978, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 27 e 42, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n.

10, laddove prevede la confisca dell'immobile e del suolo su cui

l'immobile insiste anche nei confronti del proprietario che non sia

autore dell'abuso;

e che lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Campania,

con ordinanza del 10 febbraio 1982, ha sollevato, in riferimento

all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, "nella

parte in cui è prevista l'acquisizione al patrimonio indisponibile del

comune dell'area su cui insiste la costruzione abusiva";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate,

mentre nel secondo dei due giudizi si è anche costituito il Comune di

San Giorgio a Cremano;

che i giudizi, concernendo analoghe questioni, possono essere

riuniti;

considerato che dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione è

entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 31,

primo comma, legittima i proprietari di opere abusive ultimate entro il

31 ottobre 1983 a presentare richiesta di concessione in sanatoria;

che il conseguimento di tale sanatoria comporta, a norma dell'art.

38, quarto comma, della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47, come

modificato dall'art. 5-ter del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,

convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, l'inapplicabilità delle

previste sanzioni amministrative;

che, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47, il regime della concessione in sanatoria trova

applicazione anche quando, come nella specie, siano stati emessi

provvedimenti sanzionatori sottoposti ad impugnazione;

e che, quindi, potendo gli interessati evitare le sanzioni contro

le quali hanno proposto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se,

alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti (v., per analoghi precedenti, sentenze n. 109 del

1985 e n. 310 del 1983, ordinanza n. 32 del 1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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