Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38

e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), promossi con ordinanze emesse il 31

ottobre e il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Lucera, iscritte ai

nn. 866 e 899 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Lucera con le ordinanze in epigrafe

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 31,

34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in

cui non ammettono ad oblazione la lottizzazione abusiva puramente

negoziale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che il Tribunale ha omesso ogni esposizione dei fatti

del giudizio e ciò prescindendo dal rilevare che non ha nemmeno

valutato se questi costituiscono ancora reato ai sensi della nuova

configurazione della lottizzazione abusiva negoziale recata dall'art.

18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che quindi, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, la questione è

manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, promossa dal Tribunale di Lucera, con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il

10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:317 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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