Corte costituzionale

Ordinanza n. 635/1988

Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 56, 64 e 65

della legge regionale del Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56,

intitolata "Tutela ed uso del suolo", e del medesimo art. 56, come

modificato dall'art. 37 della legge regionale del Piemonte, 20 maggio

1980, n. 50, intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge

regionale 5 dicembre 1977, n. 56, su tutela ed uso del suolo"

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1980 dal Pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Pellegrino Michele e Tagliente Elio,

imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17, lett. b), legge

28 gennaio 1977 n. 10, iscritta al n. 572 del Registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del

1980;

2) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dal Pretore di Arona nel

procedimento penale a carico di Gabanella Giuseppe e Vaimacco Maria

Lucia, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17, lett. b),

legge 28 gennaio 1977 n. 10, iscritta al n. 437 del Registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 283 del 1981;

3) ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dal Tribunale

Amministrativo Regionale del Piemonte, Sez. I, su ricorso promosso da

Dalò Luigi e Gangui Maria per l'annullamento del provvedimento del

sindaco di Torino di diniego di autorizzazione alla esecuzione di

opere di straordinaria manutenzione di uno stabile di loro

proprietà, iscritta al n. 63 del Registro ordinanze 1985 e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis del

1985.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, con ordinanza in data 10 aprile 1980 (reg. ord. n.

572 del 1980), il Pretore di Torino ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge

regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 nei confronti degli

artt. 25, secondo comma, e 117 Cost., in riferimento ai princìpi

fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 3 e 15 commi 3, 4, 8, 9, 11, 12

e 13 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10;

che, con ordinanza in data 25 novembre 1980 (reg. ord. n. 437

del 1981), il Pretore di Arona ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 56, 64 e 65 della legge

regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 nei confronti degli

artt. 25, secondo comma, e 117 Cost., in riferimento ai princìpi

fondamentali stabiliti dalla legge statale 28 gennaio 1977 n. 10;

che, con ordinanza in data 3 luglio 1984 (reg. ord. n. 63 del

1985), il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. I,

ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 56 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977 n.

56, come modificato dall'art. 37, quinto comma, della legge regionale

20 maggio 1980 n. 50 nei confronti degli artt. 3, 42 e 117 Cost.,

anche in riferimento all'art. 48, primo comma, legge statale 5 agosto

1978, n. 457;

che, con memoria dell'11 gennaio 1981, la Regione Piemonte si è

costituita nel giudizio sollevato dal Pretore di Arona con ordinanza

iscritta al n. 437 del 1980, concludendo per l'irrilevanza e in

subordine per l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi presentano questioni identiche o

analoghe, e vanno pertanto riuniti e decisi congiuntamente;

che successivamnete all'emanazione delle predette ordinanze è

entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie", che all'art. 31, primo

comma, prevede la facoltà di "conseguire la concessione o la

autorizzazione in sanatoria" per i proprietari di costruzioni ed

altre opere ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite

senza licenza o concessione od autorizzazione, in difformità dalle

stesse, o in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione

annullata, decaduta o inefficace, ovvero nei cui confronti sia in

corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in

sede giudiziaria o amministrativa;

che le contestazioni di reato sulla base delle quali sono

insorti i giudizi di cui alle ordinanze iscritte ai nn. 572 del 1980

e 437 del 1981 risalgono ambedue ad epoca anteriore al 1° ottobre

1983;

che pertanto, alla stregua dell'art. 31 legge n. 47 del 1983,

s'impone il riesame della rilevanza da parte dei giudici a quibus,

cui vanno conseguentemente restituiti gli atti;

che l'art. 26, primo comma, della sopravvenuta legge n. 47 del

1985 sottrae all'obbligo di concessione od autorizzazione le opere

interne alle costruzioni non contrastanti con i requisiti ivi

puntualmente indicati;

che l'art. 48 della legge n. 47 del 1985 estende

l'applicabilità del predetto art. 26 alle opere interne alla

costruzione "realizzate prima dell'entrata in vigore della presente

legge o in caso di realizzazione alla medesima data";

che il giudizio amministrativo nel corso del quale è stata

promossa questione di cui all'ordinanza iscritta al n. 63 del 1985

risulta instaurato su ricorso avverso un provvedimento di diniego di

autorizzazione all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione

emesso in data anteriore alla predetta legge;

che pertanto, alla stregua degli artt. 26 e 48 della legge n. 47

del 1985, s'impone il riesame della rilevanza da parte del giudice a

quo, cui vanno conseguentemente restituiti gli atti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze di cui in

epigrafe (iscritte ai nn. 572 del reg. ord. 1980, 437 del reg. ord.

1981 e 63 del reg. ord. 1985), rispettivamente, al Pretore di Torino,

al Pretore di Arona ed al Tribunale Amministrativo Regionale del

Piemonte - Sez. I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:635 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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