Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35,

38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, promosso con

ordinanza emessa il 30 giugno 1988 dal Pretore di Trentola nel

procedimento penale a carico di Basco Umberto ed altra, iscritta al

n. 633 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 30 giugno 1988, il Pretore di Trentola

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 31,

34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero

e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, relativamente a fatti

perpetrati sotto l'impero della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

In precedenza, con ordinanza 30 ottobre 1986, il Pretore aveva

sollevato la stessa questione, rilevando che gli articoli impugnati

non prevedono l'ammissibilità all'oblazione, comportante

autorizzazione in sanatoria ed estinzione del reato, per coloro che

hanno compiuto il reato di lottizzazione abusiva soltanto negoziale:

e ciò in quanto tutte le cennate disposizioni si riferiscono ad

abusi compiuti mediante "costruzioni" od "altre opere" che abbiano

comportato trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,

vale a dire "opere di urbanizzazione", per di più ultimate entro il

1° ottobre 1983.

Tutto ciò è confermato anche dalla circostanza che la "tabella",

allegata alla legge, riferisce il computo delle somme da versare in

oblazione esclusivamente ad opere, ad interventi e a modalità di

esecuzione delle opere stesse.

Secondo il Pretore perciò, così disponendo, il legislatore

avrebbe determinato grave disparità di trattamento nei confronti di

chi ha tenuto comportamenti dal significato criminoso di gran lunga

più lieve; di chi, cioè, nessuna trasformazione avrebbe operato sul

territorio in dipendenza di semplice attività negoziale: per tal

modo l'art.3 della Costituzione sarebbe stato violato.

Questa Corte, tuttavia, proprio perché la nuova legge impugnata,

a differenza delle precedenti, descrive in modo analitico i requisiti

oggettivi tipici integranti l'ipotesi di lottizzazione abusiva

negoziale delineata nel primo comma dell'art. 18, riteneva che il

giudice rimettente avrebbe dovuto motivare sul punto, indicando se i

fatti della fattispecie storica, perpetrati sotto la vigenza della

citata precedente legge, corrispondessero o non a quelli contemplati

dalla fattispecie edittale della nuova legge. Conseguentemente

dichiarava la questione inammissibile.

A seguito di ciò, il Pretore riproponeva la questione con

l'ordinanza sopra indicata, puntualmente precisando gli elementi

oggettivi della fattispecie storica, i quali effettivamente

corrispondono a quelli delineati nell'art. 18, comma primo, della

nuova legge, sicché la questione è ora ammissibile e dev'essere

decisa nel merito.

2. - Interveniva nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale chiedeva che la questione fosse nuovamente dichiarata

inammissibile perché irrilevante in quanto potrebbe essere risolta

sul piano interpetrativo, ricomprendendo nell'ipotesi più grave

anche la minore, ed applicando, quanto alla misura dell'oblazione, i

criteri previsti dalla "tabella", avendosi per costruito il

programmato. In subordine, tuttavia, chiedeva l'Avvocatura Generale

che la questione fosse dichiarata infondata, in quanto il legislatore

aveva inteso di ammettere alla sanatoria e al condono soltanto

ipotesi di costruzioni od altre opere effettuate, essendo scopo della

legge non il condono ma il recupero urbanistico delle costruzioni

abusive; il che non sarebbe stato possibile per la lottizzazione

meramente negoziale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore, adempiuto a quanto richiedeva la sentenza di

questa Corte 31 marzo 1988 n. 369, e dimostrato, mediante puntuale

raffronto con la fattispecie di cui al primo comma dell'art.18 della

legge impugnata, che i fatti commessi dagli imputati integrano

effettivamente il reato di lottizzazione negoziale abusiva, ripropone

integralmente la questione precedente.

A suo avviso, l'art. 3 della Costituzione è violato dalle

impugnate disposizioni, in quanto queste consentono, mediante

l'oblazione, sanatoria ed estinzione del reato per fatti di

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, mentre ne

escludono fatti di significato criminoso molto più lieve, quali

quelli di mera lottizzazione negoziale abusiva, che non hanno

comportato alcuna alterazione al territorio stesso.

2. - La questione è infondata.

La differenziazione a livello penale delle due situazioni, delle

quali una soltanto prevede l'ammissibilità alla richiesta di

sanatoria mediante oblazione, si basa su una disparità di fatto, che

non è determinata dalla legge denunziata, la quale, invece,

razionalmente si connette ai fini perseguiti.

Infatti il legislatore, mosso dall'intento del recupero

urbanistico, doveva tener conto soltanto delle opere già realizzate,

a meno di non espandere ancor più la già grave aggressione al

territorio del Paese.

Occorre precisare (il che al giudice a quo è sfuggito) che il

rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi

in una lottizzazione illegale, è subordinato alla sanatoria della

stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli

strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32

lettera b della legge 28 febbraio 1985, numero 47.

Ora, se lo stesso sistema fosse stato esteso alle lottizzazioni

(allo stato) puramente negoziali, la programmazione edificatoria del

territorio sarebbe stata ulteriormente compromessa, senza che

peraltro esistessero quei presupposti economici e sociali, connessi

all'esistenza di un insediamento abusivo, che nella legge in esame

limitano la discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

Pertanto (libero il legislatore - se crederà - di provvedere al

condono anche di siffatte situazioni ai soli fini dell'estinzione del

reato, e perciò indipendentemente dalla sanatoria, stabilendo

criteri autonomi per la commisurazione dell'oblazione) non è

ravvisabile alcuna irrazionalità nelle disposizioni della legge, né

alcuna discriminazione, trattandosi di situazioni diverse alle quali

correttamente sono state date soluzioni diverse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive

modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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