Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1995

Altra decisione · depositata il 13/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, rectius,

20, lettera c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dell'art. 1 della legge

8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 27 giugno 1987, n. 312, recante disposizioni urgenti

per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale),

promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Pretore di

Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico

di Gianlorenzi Alina ed altro, iscritta al n. 45 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Pretore di Roma - sezione distaccata di Frascati -

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale degli artt. 20, rectius, 20 lettera

c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), nonché dell'art. 1 della legge 8

agosto 1985, n. 431, rectius, dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27

giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di

particolare interesse ambientale), come sostituito dall'art. 1 della

legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 recante disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,

nella parte in cui non prevedono l'estinzione del reato a favore

dell'imputato che abbia provveduto alla demolizione dell'opera

abusiva;

che, ad avviso del pretore remittente, le norme censurate

violerebbero il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, in

quanto - prevedendo come causa di estinzione del reato di costruzione

edilizia abusiva il solo rilascio della concessione in sanatoria e

non anche la demolizione, ad opera dell'imputato, del manufatto

abusivo con conseguente ripristino dell'originario assetto dei luoghi

- imporrebbero un trattamento giuridico differenziato a fronte di

situazioni uguali.

Considerato che nella prospettazione dell'ordinanza di remissione

difetta una qualsiasi valutazione della diversità strutturale e

teleologica degli artt. 20 e 22, da un lato, e dell'art. 38,

dall'altro, della legge n. 47 del 1985;

che, infatti, quanto al profilo strutturale la fattispecie

estintiva del reato ai sensi dell'art. 22 è conclusa dagli

accertamenti di merito svolti dalle autorità amministrative ex art.

13 della legge n. 47 del 1985, in sede di rilascio in sanatoria della

concessione e può riguardare solo illegittimità formali, mentre con

riguardo all'art. 38 citato detta fattispecie è conclusa dal

pagamento dell'intera oblazione (art. 38, secondo comma);

che, sul piano teleologico - l'art. 22 citato è disposizione

rivolta al futuro in ordine al quale il legislatore non ammette

sanatoria per le opere contrastanti con gli strumenti urbanistici,

mentre l'art. 38 è rivolto al passato (sempre che si tratti di

costruzioni e di opere ultimate entro il 1 ottobre 1983, secondo il

sistema del Capo III della suddetta legge n. 47 del 1985) e più

precisamente all'esigenza di chiudere un passato (abusivismi formali

e/o sostanziali) relativo all'assetto urbanistico del territorio che

la pubblica amministrazione non era sempre stata in grado di

controllare; (sentenza n. 369 del 1988);

che, pertanto, ai fini della estinzione del reato, le norme

censurate non possono, rispondendo a criteri e finalità diverse,

essere utilmente confrontate;

che, peraltro, e con riguardo all' art. 22 della legge n. 47 del

1985, identica questione di legittimità costituzionale è stata

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989

la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge

n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione

del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore

di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti, di

costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la

concessione in sanatoria di cui all'art. 13 citato;

che, la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla

base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la

compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti

urbanistici ed a rilasciare in caso di accertamento positivo,

certificazione di conformità agli stessi strumenti;

che la medesima questione è stata successivamente dichiarata

manifestamente infondata con ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989, e

nn. 34 ed 80 del 1990;

che, comunque, appare pregiudiziale il profilo della estinzione

del reato di cui all'art. 38 della legge n. 47 del 1985, rispetto al

quale i termini di cui all'art. 31 della stessa legge sono stati

riaperti dall'art. 39, comma 1 e ss. della legge 23 dicembre 1994, n.

724 e ulteriori modifiche sono state recate dal decreto-legge 26

maggio 1995, n. 193, sopravvenuta all'ordinanza di remissione con

modifiche alla legge n. 431 del 1985;

che, infatti, l'art. 39, comma 8, della legge n. 724 del 1994

statuisce, tra l'altro, che nel caso di interventi edilizi nelle zone

sottoposte a vincolo ambientale "il rilascio della concessione

edilizia o della autorizzazione in sanatoria - subordinato al

conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte

alla tutela del vincolo - estingue il reato relativo alla violazione

del vincolo stesso";

che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate con

riguardo ai profili pregiudiziali degli artt. 38 della legge n. 47

del 1985 ed 1-sexies della legge n. 431 del 1985 occorre disporre la

restituzione degli atti al giudice a quo, affinché verifichi la

rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla

normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle

citate disposizioni legislative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma - sezione

distaccata di Frascati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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